Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. SMEI Società Milanese di Eco Interventi SRL, the appellant, did not act to preserve the right to appeal against the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2378/2024 R.G. proposto da: SMEI SOCIETA' MILANESE DI ECO INTERVENTI SRL, elettivamente domiciliata in LODI VIA COLLE EGHEZZONE 1, presso lo studio dell’avvocato MARASCHI ALBERTO (MRSLRT58D23E648I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTOTRASPORTI MONTECALVO SRL, elettivamente domiciliata in MILANO VIALE DI PORTA VERCELLINA 10, presso lo studio dell’avvocato BRAMBILLA ELENA (BRMLNE68S53M052K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3163/2023 depositata il 09/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2378/2024 Numero sezionale 1063/2025 Numero di raccolta generale 28808/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2378/2024 Numero sezionale 1063/2025 Numero di raccolta generale 28808/2025 Data pubblicazione 31/10/2025