Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, acting as his own defender, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13050/2023 R.G. proposto da: MONTONE VINCENZO, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell’avvocato MINCIARELLI TATIANA (MNCTTN66B43L117N) -ricorrente- contro CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DI GESU LAVORATORE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA BRUNO (BRGBRN69D30H501F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONACCHIA LORENZO (MNCLNZ72S13H501V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7958/2022 depositata il 07/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 13050/2023 Numero sezionale 1062/2025 Numero di raccolta generale 28807/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 13050/2023 Numero sezionale 1062/2025 Numero di raccolta generale 28807/2025 Data pubblicazione 31/10/2025