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Ordinanza — n. 28763/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding incomplete promissory note validity and office-raised exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28763/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's rejection of the appeal, ruling that the appellant's claim for contract resolution was valid. The key facts involved a disputed promissory note lacking essential elements like date, place, and drawer's signature, which the lower court deemed insufficient for payment presumption. The court decided to overturn the lower judgment because the missing formalities constitute legal exceptions that must be raised by the court ex officio, not just by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1237, comma 1 cod. civ.; Art. 1988 cod. civ.; Art. 474, comma 2, n. 1 cod. proc. civ.: A promissory note lacking essential formalities functions as a payment promise but not an enforceable title, and defects in its structure constitute exceptions in the broad sense, which are subject to office-raised review.

Parole chiave

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promissory note validity office raised exceptions contract resolution payment presumption formal defects enforceable title legal exceptions restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1237, comma 1 cod. civ.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1237 cod.
Art. 1988 cod. civ.
Ora, poiché il documento cartolare incompleto in tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno (astrattezza, autonomia e letteralità), esso può essere utilizzato come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ. (ex multis di recente:
Art. 474, comma 2, n. 1 cod. proc. civ.
1437 del 25/01/2021), ma non come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n.
r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d.
art. 167 cod. proc. civ
art. 1237 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1237 cod.
art. 1988 cod. civ
Ora, poiché il documento cartolare incompleto in tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno (astrattezza, autonomia e letteralità), esso può essere utilizzato come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021
Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021), ma non come titolo esecutivo ai sensi dell’art.
Sez. 1, Ordinanza n. 416 dell'8/01/2025
Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024
Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024) 2.
Sez. Unite n. 1099 del 3.02.1998
Sez. Unite n. 226 del 25.05.2001
Sez. Unite n. 15661 del 27.07.2005
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19496/2024 R.G. proposto da: GULLI’LILIANA, ra ppresentata e difesa d a ll’avvocato GRASSELLINI MASSIMO; -ricorrente – contro CORRADO VITO; -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 224/2024,depositata il 6/03/2024; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. Nell’ambito della separazione trai coniugi Liliana Gullì e Vito Corrado, la primatrasferiva al secondo ½ dell’intera proprietà sugli immobili da lei acquistati in regime di separazione dei beni, per un prezzo totale di €. 40.000,00, di cui €. 12.000,00 da versare in contanti,ed €. 28.000,00 da corrispondere con assegno postale non trasferibile, consegnato all’attrice al momento della stipula del contratto dinnanzi al notaio, avvenuta in data 9.10.2006.

Dopo la predetta stipula, il convenuto chiedeva all’attrice di restituirgli l’assegno, garantendo che avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo mancante entro pochi giorni successivi. Il Corrado, tuttavia, non provvedeva in tal senso e Liliana Gullì lo conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’acquirente e la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, con conseguente restituzione dei diritti ceduti sugli immobilie la condanna al risarcimento del danno subìto.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava –con sentenza n. 554/2018 - la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia Liliana Gullì proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, che –con sentenza n. 244/2024 - rigettava il gravame così argomentando: -trova conferma quanto deciso dal giudice di prime cure, il quale ha escluso l’inadempimento del convenuto nel versamento della somma di €. 28.000,00 a titolo di saldo dell’acquisto delle quote del patrimonio immobiliare dell’appellante, alla luce delle numerose pronunce della Suprema Corte in cui si è affermato che «Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantumdi pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa»; - l’art. 1237, comma 1, cod. civ. individua un criterio di valutazione legale tipica del comportamento del creditore consistito nella volontaria restituzione del titolo originale dell’obbligazione, nel senso che la restituzione volontaria costituisce prova della liberazione dall’obbligazione; - nel caso di specie, entrambe le parti hanno dedotto che la restituzione del titolo da parte della Gullì è stata volontaria, né quest'ultima ha dato prova che la stessa sia avvenuta per altra causa, non considerandosi sufficiente l'invito al pagamento effettuato dalla Gullì per il tramite del suo difensore successivamente alla restituzione del titolo; -quanto al secondo motivo di appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare la legge bancaria avendo fondato il suo giudizio esclusivamente sulla restituzione dell’assegno senza valutare la sua validità, essendo il titolo privo dell’indicazione del luogo e della data nonché della sottoscrizione, ritiene questa Corte lo stesso inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto,avendo parte appellante eccepito la nullità del titolo solo nel presente grado di appello, quindi oltre il termine decadenziale di cui all’art. 167 cod. proc. civ.

3. Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado Liliana Gullì ha proposto ricorso per c assazione , affidandolo a un solo motivo , illustrato da memoria. E’ rimastointimato Vito Corrado. A seguito dellaproposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c od. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1237 cod. civ., in relazione alla nullità dell’assegno per violazione di norme imperative, per avere la Corte di merito ritenuto che la restituzione volontaria del titolo implicasse la presunzione relativa di avvenuto pagamento del residuo dovuto, benché il titolo fossenullo per difetto dei requisiti formali imposti dalla legge (v. artt. 1 e 2 r.d. n. 1736/1933). In merito alla rilevazione tardiva della nullità, eccepita solo in sede di appello, parte ricorrente evidenzia come la decisione sul punto si ponga in contrasto con l’ordinanza n. 4867/2024 della Suprema Corte, che – confermando un orientamento oramai consolidato - ha affermato come il giudice di appello possa rilevare d’ufficio anche le eccezioni in senso lato, come si qualifica quella del caso di specie, purché esse risultino documentate agli atti, a prescindere dalla specifica allegazione di parte. 1.1.

Ilmotivo è fondato. Vero che l’indirizzo di questa Corte è, in effetti, fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (ex multis: Cass. n. 18213 /2020 ; Cass. n. 3130 /2018 ; Cass. n. 13462/2010). Occorre, tuttavia, coordinare il suddetto principio con l’orientamento interpretativo di questa Corte in tema di validità dell’assegno bancarioe di rilevabilità d’ufficio delle nullità . 1.2.

Com’è noto, detta validità è subordinata alla presenza dei requisiti formali elencati all’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge assegni); in essi sono ricompresi quell i rilevati come mancanti secondo il ricorso, ossia la data e il luogo di emissione (lett. e), nonché la sottoscrizione del traente (lett. f). Ora, poiché il documento cartolare incompleto in tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno (astrattezza, autonomia e letteralità), esso può essere utilizzato come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ. (ex multis di recente:

Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021), ma non come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.; né il documento che incorpora il credito è idoneo alla circolazione successiva, se troncato nelle parti essenziali sopra elencate. 1.2.1. Giova, poi, ricordare che la distinzione tra il regime delle eccezioni in senso stretto e quello delle eccezioni in senso lato ha trovato sistemazione ad opera della pronunciadelle Sezioni Unite n. 1099 del 3.02.1998 e, successivamente, delle sentenze n. 226 del 25.05.2001 e n. 15661 del 27.07.2005, rese da questa Corte nella medesima composizione.

Le stesse hanno chiarito che il regime regolare delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, mentre l'ambito della rilevabilità ad istanza di parte è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge, nonché alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva (ad es., di annullamento). In quest’ottica, l'eccezione in senso lato identifica una particolare difesa consistente nella contrapposizione ai fatti di altri fatti, aventi efficacia modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domanda; mentre l’eccezione in senso stretto è rilevabile solo ad istanza di parte in quanto il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare. 1.3.

Tornando al caso che ci occupa, alla luce di quanto sopra ricordato, l’asserita mancanza di elementi strutturali del titolo di credito (apposizione della data, del luogo e della sottoscrizione), tali da non renderlo idoneo alla circolazione successiva, integrano fatti giuridici impeditivi appartenenti all’ambito delle eccezioni in senso lato, in quanto corrispondono alla titolarità di un’azione dichiarativa, come tali rilevabili d’ufficio se, come nel caso che ci occupa, essi risultino riscontrabiliex actis (di recente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 416 dell’8/01/2025;

Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024) 2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, spettando al giudice del rinvio verificare se, in fatto, la restituzione dell’assegno sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se il difettodella sottoscrizione, come la mancanza di data e luogo di emissione dell’assegno, siano state da ricondurre alla creditrice (o da terzi), prima della restituzione, ovvero al debitore, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni, verificando contestualmente la gravità dell’eventuale inadempimento.

P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che p