Cassation court dismisses possessory action due to lack of malicious intent and proper third-party opposition remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Mennella's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his possessory claim regarding a rural property in Ischia. Mennella argued he was spoliated by Maria Di Iorio, who executed a judgment against a third party, while Di Iorio claimed she acted without malicious intent because Mennella was present during enforcement. The court held that since Mennella had a valid title and could have used third-party opposition or execution opposition, the lack of malicious intent negated the requirements for a possessory action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 c.p.c.; Art. 404 c.p.c.: In possessory actions involving enforcement of a judgment, the absence of malicious intent by the possessor precludes the action if the plaintiff could have utilized third-party opposition or execution opposition to protect their rights.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16276/2022 R.G. proposto da MENNELLA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avv.BUONO GIORGIO; -ricorrente- contro DI IORIO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TUCCILLO FRANCESCO unitamente all'avvocato BRIZZI FRANCESCO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1432/2022 depositata il 05/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, Mennella Francesco chiese la reintegra nel possesso di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in Barano d’Ischia, località Scarrupata, del quale aveva acquisito la proprietà dai danti causa Giuseppe Ciurleo e Assunta Celestina Sarlo, con atto per Notar Albore del 21 settembre 2006 e questi, a loro volta, lo avevano precedentemente acquistato da Vincenzo Buono, con atto per Notar Albore del 19 maggio 2005.
L’attore espose che Maria Di Iorio lo aveva spogliato dal possesso a mezzo dell’ufficiale giudiziario, dando esecuzione ad una sentenza di condanna al rilascio del medesimo fondo, emessa in altro giudizio nei confronti di Patalano Maria Ferma,cui era rimasto estraneo. 1.1.Si costituì Maria Di Iorio, chiedendo il rigettò la domanda. 1.2.All’esito del giudizio possessorio, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, rilevando che Francesco Mennella era successore a titolo particolare di Maria Ferma Patalano e che non sussisteva la lamentata complicità dell’ufficiale giudiziario. 1.3.
La Corte d’appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto da Maria di Iorio, con sentenza n. 1432/2022, confermò la sentenza di primo grado. Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello, rilevato che la sentenza di primo grado si fondava sia sull’accertamento della qualità di Francesco Mennella quale successore nel diritto controverso e sull’assenza dell’animus spoliandi in capo alla Di Iorio, fondò la decisione sull’assenza di questo secondo presupposto. Mancavano, secondo la Corte distrettuale, i presupposti dello spoglio perché esisteva il titolo in forza del quale Maria Di Iorio aveva intrapreso la procedura esecutiva sicché l'intervento dell'ufficiale giudiziario non era stato provocato con dolo e malafede.
Doveva, difatti, escludersi che quest’ultima avesse agito con malizia, al fine di procedere allo spossessamento di Francesco Mennella, posto che ella aveva agito in forza della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 608/02, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione. La corte territoriale rilevò, altresì, che lo strumento processuale che il Mennella avrebbe potuto utilizzare per tutelare la sua pretesa estraneità alla sentenza n. 608/02 e per paralizzare l’azione esecutiva era l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod.proc.civ. 2.Mennella Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello affidato a quattro motivi. 2.1.Di Iorio Maria ha resistito con controricorso. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 3.1.In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2908 e 2909 cod.civ., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene che la sentenza n. 608/02, resa nel giudizio tra Di Iorio Maria e Patalano Maria Ferma, venne eseguita nei suoi confronti nonostante egli fosse un terzo acquirente in buona fede e possessore autonomo del fondo con annesso fabbricato rustico, acquistato da Giuseppe Ciurleo ed Assunta Celestina Sarlo , con atto per notar Albore del 21 settembre 2006.
I venditori sarebbero anche essi in buona fede perché estranei alla pregressa vicenda processuale intercorsa tra Maria Ferma Patalano e Maria Di Iorio. Pertanto, l’ufficiale giudiziario sarebbe stato indotto in errore da Maria Di Iorio, che avrebbe celato la circostanza dell’omessa trascrizione della sentenza resa nei suoi confronti, con la conseguenza che essa non avrebbe potuto prevalere sul suo titolo di acquisto.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 2908 e 2909 cod.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 608 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 cod.proc.civ. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha errato nell’affermare che egli era successore a titolo particolare di Maria Di Iorio, confondendo il giudizio tra Maria Di Iorio e Maria Ferma Patalano ed il giudizio di spoglio introdotto dal ricorrente nei confronti di Maria Di Iorio, giudizi che sarebbero connotati da autonomia; conseguentemente la sentenza che condannava al rilascio del bene Maria Ferma Patalano avrebbeavuto effetto solo tra le parti, gli eredi e gli aventi causa ma non nei confronti del ricorrente.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod.proc.civ., dell’art. 1168 cod.civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod.proc.civ. Il ricorrente ribadisce l’illegittimità dell’esecuzione della sentenza n. 608/2002 nei suoi confronti nonostante rivestisse la qualifica di soggetto terzo acquirente in buona fede e possessore autonomo, ribadendo che Maria Di Iorio era consapevole di tale circostanza ma arbitrariamente indusse l’ufficiale giudiziario a porre in esecuzione il titolo di rilascio dell’immobile.
4. Con il quarto motivo si deduce, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod.civ., dell’art. 608 cod.proc.civ., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 cod.proc.civ., senza considerare che lo spoglio fu repentino ed improvviso. Il ricorrente non avrebbe potuto nemmeno proporre l’opposizione all’esecuzione, ex art. 617 cod.proc.civ., perché la notifica dell’atto di precetto e dell’avviso ex art. 605 cod.proc.civ. sarebbe stata eseguita nei confronti della sola Maria Ferma Patalano e non nei suoi confronti. 4.1 I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 4.2.
Affinch é ricorra lo spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, vale a dire che l'istante conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario (Cass. 16 maggio 2011 n. 10273; Cass. 28 agosto 2007 n. 18179; Cass. 4 marzo 2003 n. 3164; Cass. 18 giugno 1998 n. 6081; Cass. 3 febbraio 1998 n. 1040;
Cass. 8 febbraio 1996 n. 1008). Ai fini della configurabilità, in astratto, di uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, non è richiesto un titolo assolutamente abnorme ma è sufficiente che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore (Cass. 26 febbraio 1994 n. 1964) Ha precisato Cass. 12 febbraio 1997 n. 1294 che non è sufficiente ad integrare l' animus spoliandida parte dell'istante l'intento di sostituire il proprio all'altrui possesso contro la volontà del possessore, ma occorre la consapevolezza dell'istante che l’azione esecutiva non gli spetta, ossia il dolo dello spogliatore, il quale, consapevole della infondatezza della sua richiesta, abbia maliziosamente sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario come mero espediente preordinato all'altrui spossessamento.
L'ipotesi dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario prescinde da ogni concorso consapevole dell'ufficiale giudiziario e richiede soltanto che l'intervento di quest'ultimo costituisca la conseguenza di un comportamento doloso di colui che richiede l'esecuzione (Cass. 8 ottobre 1963 n. 2676). 4.3.La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’assenza dell’animus spoliandi, in quanto il titolo portato ad esecuzione da Maria Di Iorio era legittimo e l'intervento dell'ufficiale giudiziario non era stato provocato con dolo e malafede. 4.4.Le censure relative all’insussistenza della posizione di successore a titolo particolare nel processo da parte di Maria Di Iorio non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte d’appello basata la decisione – a differenza del giudice di prime cure - solo sull’insussistenza dell’animus spoliandi, che costituisce uno dei presupposti dello spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario. 4.5.
La Corte d’appello ha accertato (pag.6) che, con sentenza passata in giudicato, era stata accolta la domanda di Di Iorio Maria di rescissione per lesione ultra dimidium di un contratto di compravendita proposta dalla medesima nei confronti di Patalano Maria Ferma, avente ad oggetto il fondo per cui è causa, con conseguente condanna della convenuta al rilascio del bene. In punto di fatto, è stato acclarato che Mennella Francesco aveva acquistato il medesimo fondo rustico con annesso fabbricato, da Giuseppe Ciurleo e Assunta Celestina Sarlo, con atto per Notar Albore del 21 settembre 2006.
Giuseppe Ciurleo e Assunta Celestina Sarlo avevano acquistato il fondo, con atto per Notar Albore del 19 maggio 2005, da Vincenzo Buono, socio della snc F.lli Buono e coniuge di Patalano Maria Ferma, alla quale era stato trasferito il bene per un valore modesto, approfittando dello stato di bisogno di Maria Di Iorio. 4.6. Oltre alla legittimità del titolo giudiziale di Maria Di Iorio ed indipendentemente dalla priorità della trascrizione del titolo giudiziale rispetto all’atto di acquisto di Francesco Mennella –profilo che investe il giudizio petitorio - la Corte d’appello ha valorizzato una serie di elementi dai quali ha desunto l’assenza dell’animus spoliandidi Maria Di Iorio.
Tali elementi sono stati ravvisati nella costante presenza, nel corso degli accessi eseguiti dall’Ufficiale giudiziario, del ricorrente Francesco Mennella, oltre che dello stesso Vincenzo Buono, che aveva proposto domanda di usucapione, circostanze che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, escludevano la malizia della condotta di Maria Di Iorio. 4.7. Esclusa, quindi, la sussistenza della malizia da parte di Di Iorio Maria nel portare ad esecuzione la sentenza che aveva accolto la domanda di rescissione, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, per far valere la propria estraneità alla sentenza legittimante la procedura esecutiva, Francesco Mennella avrebbe potuto proporre l’opposizione di terzo (art.404 c.p.c.), il cui presupposto è individuato nella titolarità, in capo all’opponente, di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass.
Civ. Sez. III 13/03/2009, n. 6179, Cass. Civ., Sez. III, 08/11/2007, n. 23289), oppure agire con le azioni di opposizione all’esecuzione. Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è, infatti, proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio (Sez. 3, n. 15874 del 13/06/2019). 5.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 6.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n.115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al doppio di quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al doppio di quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, de