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Ordinanza Interlocutoria — n. 28732/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to public hearing due to lack of specific precedent on judge participation after case reassumption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28732/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the nullity claim regarding a judge's prior knowledge of the case in a different procedural degree. The appellant argued that the appellate judge had previously handled the same dispute, violating due process rules, while the respondent contended the matter was reassumed in first instance by a different magistrate. The court declined to establish a new binding rule on this specific procedural scenario, noting the absence of relevant precedents, and ordered the case to be remitted for public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Artt. 51 n. 4 e 158 c.p.c.: In the absence of specific precedents regarding a judge's participation after case reassumption, the court must remit the case to public hearing rather than establish a new nomofilactic rule.

Parole chiave

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nullity of judgment judge participation case reassumption procedural integrity remission to hearing nomofilactic rule contradictory process nullità procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Rilevato che: - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt.
Art. 51 n. 4 c.p.c.
Art. 158 c.p.c.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MAURO MOCCI Presidente ROSSANA GIANNACCARI Consigliere Rel. STEFANO OLIVA Consigliere REMO CAPONI Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA Consigliere Oggetto: POSSESSO Ud.21/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1696/2023 R.G. proposto da: DEROMA MARIA ANTONIA rappresentata e difesa dall'avvocato GIUA ANTONIO e GIUA PIETRO ANGELO -ricorrente- contro MURINEDDU CAMILLA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRATANI MASSIMO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARI n. 175/2022 depositata il 03/06/2022. Numero registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 51 n. 4 e 158 c.p.c., poiché un componente del collegio aveva conosciuto della causa in altro grado del processo e, segnatamente, aveva emesso la sentenza n. 665/2010 - con la quale era stata disposta la reintegra di Camilla ed Antonio Murineddu nel possesso della servitù di passaggio - sentenza dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio; - che, a seguito della riassunzione avanti il Tribunale, la causa era stata decisa da un diverso magistrato.

A seguito del gravame, lo stesso giudice estensore della sentenza n. 665/2010 risultava essere relatore-estensore della sentenza impugnata; Ritenuto che: - non si rinvengono precedenti specifici sulla questione della partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che abbia conosciuto della medesima causa in altro grado del giudizio, sia pure dopo che la stessa causa era stata riassunta in primo grado per difetto di integrità del contraddittorio o per altre cause, e decisa nuovamente, sempre in primo grado, da altro magistrato; - le conseguenze sulla validità della sentenza pronunciata in siffatte ipotesi ha valenza nomofilattica e deve, pertanto, disporsi la remissione della causa alla pubblica udienza P.Q.M Numero registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Dispone la remissione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21.10.2025. Il Presidente Mauro Mocci Numero registro generale 1696/2023 Numero sezionale 2484/2025 Numero di raccolta generale 28732/2025 Data pubblicazione 30/10/2025