Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28691/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of appellate order to specify 'each' contrarecurrencee for costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to a previous appellate order regarding the allocation of litigation costs. The parties requested an amendment to clarify that costs were due to 'each' contrarecurrencee rather than collectively. The court ruled that the procedural mechanism for correcting material errors allows for integrative corrections to ensure the judgment reflects the intended legal disposition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288 c.p.c.; The procedure for correcting material errors extends beyond mere typographical fixes to include integrative corrections necessary to implement a mandatory accessory disposition that was determinate in content but omitted from the operative text.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction integrative correction litigation costs allocation mandatory accessory disposition CPC procedural law correzione di errore materiale modificazione delle conclusioni metodo misto di calcolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
4319 del 14 febbraio 2019); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.
art. 391 bis c.p
4319 del 14 febbraio 2019); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3 n. 4319 del 14 febbraio 2019
Cass. Sez. 3 n. 4319 del 14 febbraio 2019); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LORENZO ORILIA Presidente rel. TIZIANA MACCARRONE Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere LINALISA CAVALLINO Consigliere VINCENZO PICARO Consigliere Oggetto: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Ad. 29/10/2025 R.G.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 33275/2019 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 8312/2025, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente DI ROSA DOMENICO, DI ROSA ELEONORA, DI ROSA CECILIA, DI ROSA STELLA, DI ROSA AVEMARIA, DI ROSA MARTA, DI ROSA MIRIAM e DI ROSA WILLIAM, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE VIRGONE; -ricorrenti- contro DI ROSA DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO RE; -controricorrente- BRUCCOLERI GIUSEPPA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACOMO TRIOLO e CARLA SGARITO; -controricorrente- Numero registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Data pubblicazione 30/10/2025 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Presidente Lorenzo Orilia, che ha nominato sé stesso come relatore; rilevato che è stata sollecitata congiuntamente dalle parti controricorrenti la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 8312/2025 di questa Corte, nella parte in cui, nel dispositivo, viene indicato che le spese del giudizio di legittimità siano “in favore dei controricorrenti”, e non in favore di ciascun controricorrente; ritenuto che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (cfr.

Cass. Sez. 3 n. 4319 del 14 febbraio 2019); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 8312/2025 nel senso che a pag. 11 nel secondo rigo del dispositivo, in luogo delle parole “in favore dei controricorrenti “ deve leggersi “in favore di ciascuno dei controricorrenti“. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, in data 29.10.2025. Il Presidente est.

Lorenzo Orilia Numero registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Dat pubblicazione 30/10/2025 Numero registro generale 33275/2019 Numero sezionale 2571/2025 Numero di raccolta generale 28691/2025 Data pubblicazione 30/10/2025