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Ordinanza — n. 28689/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of material error in bankruptcy appeal order regarding state vs. curator fee recipient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28689/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a prior bankruptcy appeal order, shifting the fee recipient from the bankruptcy curator to the State. The appellant argued the error occurred in the order's text, while the Court noted the bankruptcy trustee was admitted to state-funded legal representation. Consequently, the Court ruled that process fees must be paid to the State, not the private curator, and mandated the correction of the original order.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when the error affects the substantive outcome, such as misidentifying the party entitled to receive court costs when state funding was granted to the opposing party.

Parole chiave

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material error correction court of cassation power bankruptcy trustee fees state funded legal aid procedural correction order correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
pagg 5 e 6); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M ordina correggersi l’ordinanza di questa Corte n.
art. 391 bis c.p
pagg 5 e 6); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n.16918/2015 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n.12580/2019, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente LAUDANI VINCENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO BUTTA’; -ricorrente- Contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SICILFARINA DI ARCIDIACONO C. S.A.S e FALLIMENTO PERSONALE DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ARCIDIACONO GIUSEPPA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO BLANCO; –controricorrente– Nonché contro LAUDANI PIETRO, GALLETTI DOMENICO, VIGLIANISI ORAZIO, CURATELA FALLIMENTO CARUSO VINCENZO in persona del Curatore pro tempore, SANTANGELO ANTONIO; -intimati- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Presidente Lorenzo Orilia; rilevato che è stata sollecitata la correzione di ufficio dell’errore materiale dell’ordinanza n. 12580/2019 di questa Corte, con riferimento all’indicazione, in dispositivo, della liquidazione delle spese processuali in favore della Curatela del Fallimento Sicilfarina Arcidiacono s.a.s, quale controricorrente vittorioso, in luogo dello Stato; ritenuto che l’istanza del ricorrente offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione dell’errore materiale, poiché, effettivamente, come emerge dagli atti, il Fallimento è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con decreto emanato in data 14.06.2015, per cui le spese processuali vanno liquidate “in favore dello Stato” e non “in favore del controricorrente Curatela del Fallimento Sicilfarina Arcidiacono s.a.s”, come erroneamente indicato nella parte motiva (v. pag.

5) e nel dispositivo (v. pagg 5 e 6); Ritenuto, pertanto, che va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis c.p.c. P.Q.M ordina correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 12580/2019 depositata il 10.05.2019 nel senso che in motivazione a pag. 5 e in dispositivo a pag. 5 e 6, il pagamento deve disporsi “in favore dello Stato”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli