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Ordinanza — n. 28687/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request, ruling it is actually a revocable factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28687/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for material error correction inadmissible because the underlying issue concerned a missing counterclaim due to a clerical system failure. The applicant argued this omission constituted a material error warranting correction, while the Court distinguished it as a factual error requiring revocation. The decision held that since the substantive judgment was correct despite the missing document, the matter falls under revocation procedures rather than material error correction.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A clerical omission of a party's filed document does not constitute a material error correctable under Art. 391-bis but rather a factual error subject to revocation under Art. 395.

Parole chiave

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material error correction factual error revocation clerical system failure missing counterclaim Cassazione ordinanza vizio di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art.
Art. 391-bis c.p.c.
287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. vigente ratione temporis , anche per la correzione dei decreti di estinzione pronunciati da questa Corte ex artt.
Art. 391 c.p.c.
287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Si è affermato, in particolare, che in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n.
art. 287 c.p
Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art.
art. 391-bis c.p
287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011
533133; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv.
Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019
619760; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9628 del 15/11/1994
Cass.Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018
488618; Cass.Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021
651495; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021, Rv.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023
660223; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29634 del 14/11/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29634 del 14/11/2019, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 12/04/2023
655742; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 12/04/2023, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003, Rv.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022
559849; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 14437/2023 avente ad oggetto il decreto di estinzione n. 9478/2025, pronunciato dal Consigliere delegato nel giudizio di legittimità vertente VIGORELLI CARLO PATRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZA CAUZZI; -ricorrente - contro VIGORELLI FULVIO, rappresentato e difeso dall’avv. ENNIO ANDREA BONVISSUTO; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Presidente Lorenzo Orilia. FATTI DI CAUSA Con decreto n. 9478/2025, pubblicato in data 11.04.2025, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 14437/2023 r.g. proposto da Carlo Patrizio Vigorelli nei confronti di Fulvio Vigorelli avverso la sentenza n. 1202/2023 della Corte d’Appello di Milano, il Consigliere delegato ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c., nulla statuendo sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Con istanza del 15.05.2025, Fulvio Vigorelli, esponendo di aver resistito al ricorso di Carlo Patrizio Vigorelli con controricorso ritualmente depositato in data 26.07.2023, che però “da quanto appreso dalla cancelleria- per un errore del sistema informatico ... non è stato inserito nel fascicolo elettronico rg n. 14437/2023” (v. pag. 2), ha chiesto la correzione dell’errore materiale occorso nel decreto di estinzione e la conseguente integrazione del provvedimento con la liquidazione in proprio favore delle spese processuali. Il Presidente titolare di questa Sezione ha disposto la trattazione del procedimento in camera di consiglio al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per far luogo alla correzione d’ufficio dell’errore materiale.

Fulvio Vigorelli ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE L’istanza di correzione di errore materiale è inammissibile. Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. vigente ratione temporis , anche per la correzione dei decreti di estinzione pronunciati da questa Corte ex artt. 380-bise 391 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che si risolva in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. tra le varie, Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv. 619760; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132). Nel caso di specie, l’errore sulla reale posizione difensiva dell’intimato, dovuto, secondo quanto dedotto dall’istante, ad un disguido del sistema informatico che ha impedito l’inserimento del controricorso nel fascicolo elettronico n. 14437/2023 r.g., ha comportato un’erronea valutazione in ordine alle spese del giudizio di legittimità che non emerge ictu oculi dal testo del decreto di estinzione: vi è infatti perfetta coerenza tra quanto indicato nell’intestazione del provvedimento, in cui il Vigorelli è qualificato, appunto, come “intimato” (v. pag. 1), e l’affermazione secondo cui “nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva” (v. pag. 2).

Questa Corte ha affermato che la mancata liquidazione delle spese processuali nel dispositivo di un provvedimento è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali solamente nel caso in cui dalla motivazione emerga la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente, poiché solo in tal caso la liquidazione finisce per consistere nello svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva volta a completare la statuizione, da realizzare sulla scorta di parametri oggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essa previsti (cfr.

Cass. Sez. U., Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295). Tale presupposto non si rinviene nel decreto di estinzione di cui si tratta, onde l’istanza del Vigorelli, finalizzata all’integrazione del provvedimento con la liquidazione delle spese in esso non disposta, richiede a questa Corte di compiere valutazioni di tipo decisorio (in ordine, ad esempio, all’ammissibilità del controricorso o alla non compensabilità, in tutto o in parte, delle spese) che sono precluse nel procedimento di correzione degli errori materiali. D’altra parte, l’erronea supposizione, da parte del Consigliere delegato, della assenza di attività difensiva del Vigorelli - il quale invece afferma di avere ritualmente depositato il controricorso, ancorché non inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico - esula dal paradigma dell’errore materiale nei termini innanzi esposti e integra, piuttosto, un errore revocatorio da far valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all’art. 391 bis cpc (sessanta giorni dalla notificazione ovvero sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, nel caso di specie avvenuta, come esposto in narrativa, in data 11.4.2025).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’erronea affermazione dell’inesistenza, nei fascicoli processuali, di atti o documenti che le parti abbiano invece depositato, costituisce errore di fatto emendabile con l’impugnazione per revocazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9628 del 15/11/1994, Rv. 488618; Cass.Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv. 651495; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021, Rv. 660223; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023, Rv. 668495). Si è affermato, in particolare, che in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l’errore stesso deve risultare, vanno compresi – in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d’ufficio (cfr.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 12/04/2023, Rv. 667725). Nell’espressione “atti o documenti di causa”, infatti, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d’ufficio, ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal cancelliere e che, invece, per un mero disguido, come nel caso di specie, non lo è stato. In tal guisa, l’errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d’ufficio all’atto della decisione, ma si estende anche a quell’atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all’ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso (così Cass. n. 29634/2019 citata, in motivazione).

Va dato atto, infine, che, in difetto di impugnazione del decreto di estinzione nelle forme previste dalla legge, l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata dal Vigorelli non può essere convertita, in questa sede, in una richiesta di revocazione del provvedimento, dovendosi ribadire che la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall’art. 391-bis, cod. proc. civ., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura.

Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del decisum , per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la correzione suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003, Rv. 559849; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022, Rv. 664490). L’istanza va pertanto dichiarata inammissibile, trattandosi di errore revocatorio da far valere con ricorso ex art. 391 bis nel termine ivi previsto.

Essendo stato azionato un procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M La Corte dichiara inamm