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Decreto — n. 28591/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28591/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13723/2023 R.G. proposto da: PANELLA LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.18439/2022 depositata il 13/12/2022 Numero registro generale 13723/2023 Numero sezionale 1048/2025 Numero di raccolta generale 28591/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28591/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13723/2023 R.G. proposto da: PANELLA LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.18439/2022 depositata il 13/12/2022 Numero registro generale 13723/2023 Numero sezionale 1048/2025 Numero di raccolta generale 28591/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa assenza di caso di rigore ripetibili dell'avvocato riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13723/2023 R.G. proposto da: PANELLA LAURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.18439/2022 depositata il 13/12/2022 Numero registro generale 13723/2023 Numero sezionale 1048/2025 Numero di raccolta generale 28591/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 (duecentosessantotto) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27/10/2025 Luca Varrone Numero registro generale 13723/2023 Numero sezionale 1048/2025 Numero di raccolta generale 28591/2025 Data pubblicazione 29/10/2025