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Ordinanza — n. 28440/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by extending deadline to Monday due to Saturday expiration, dismissing proof burden argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28440/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court accepted the appellants' request to extend the appeal deadline from Saturday to the following Monday, thereby validating the timely filing. The lower court had incorrectly declared the appeal inadmissible because the appellants failed to prove the specific date of communication of the first-instance order. The supreme court ruled that the statutory extension for weekend expirations applies automatically, rendering the evidentiary burden regarding the communication date irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 155 c.p.c.; Art. 702-quater c.p.c.: When a thirty-day appeal period expires on a Saturday, it is automatically extended to the following Monday, and the failure to prove the exact date of communication does not render the appeal untimely.

Parole chiave

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civil procedure appeal deadline extension weekend Saturday expiration rule burden of proof communication Corte di Cassazione tempestività dell'inoltro esecuzione provvisoria eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 155 c.p.c.
La Corte di appello ha errato nel non tenere conto della proroga ex art. 155 c.p.c. in ipotesi di termine scadente di sabato.
Art. 702-quater c.p.c.
FATTI DI CAUSA Anna Rosaria Petruzzo, promissaria acquirente, conveniva in giudizio ex art. 702-bis ss.
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 155 co. 4 e 5 c.p.c.
702 - quater, 325, 326 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c., con la seguente argomentazione.
art. 2932 c.c
Grazia Maiorano e Felice Forgione, promittenti venditori, dinanzi al Tribunale di Avellino domandando una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in esecuzione di un contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie funzionale alla realizzazione di un parco eolico.
art. 155 c.p
La Corte di appello ha errato nel non tenere conto della proroga ex art. 155 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1607/2024 R.G. proposto da FORGIONE FELICE, MAIORANO GRAZIA, difesi dall’avvocato FEOLA MARCELLO GIUSEPPE -ricorrente- contro PETRUZZO ANNA ROSARIA, difesa dell’avvocato AVELLIS MARIA LUISA -controricorrente- nonchécontro FORGIONE ANTONIO, CIANI FRANCHINA -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4654/2023 de- positata il 02/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Anna Rosaria Petruzzo, promissaria acquirente, conveniva in giudizio ex art. 702-bis ss. c.p.c.

Grazia Maiorano e Felice Forgione, promittenti venditori, dinanzi al Tribunale di Avellino domandando una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in esecuzione di un contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie funzionale alla realizzazione di un parco eolico. I convenuti domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda dell’attrice e rigettava le riconvenzionali. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'appello inammissibile, perché gli appellanti non hanno assolto all’onere di provare la data di comunicazione dell’ordinanza.

Infatti la PEC datata 6/6/2016 prodotta da gli appellant i non era quella di comunicazione della pronuncia di primo grado . La Corte ha affermato che la questione rimaneva incerta e che, in tale situazione, il rischio della mancata prova ricade sugli appellanti. Ricorrono in cassazione i convenuti con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste l’attrice, promissaria acquirente, con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 702 - quater, 325, 326 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c., con la seguente argomentazione.

La Corte di appello ha errato nel non tenere conto della proroga ex art. 155 c.p.c. in ipotesi di termine scadente di sabato. In altre parole, anche se si ancora il termine d’impugnazione di 30 giorni direttamente al 2/06/2016 (data di deposito della decisione di primo grado), il termine è scad uto il 2/07/2016, un sabato, con conseguente proroga di diritto, ex art. 155 c.p.c., al successivo lunedì 4/07/2016, data nella quale l'appello è stato pacificamente avviato alla notificazione. La critica colpisce la statuizione della Corte di appello che, pur ipotizzando una comunicazione dell'ordinanza di primo grado in data 2 giugno 2016, ha ritenuto tardivo l'appello notificato il 4 luglio 2016.

La controricorrente deduce che il motivo è inammissibile perché la Corte di appello non ha accertato la tardività, ma ha dichiarato l'inammissibilità per il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la tempestività del gravame. Il primo motivo di ricorso è accolto. In altre parole, anche se si adotta l'ipotesi di una comunicazione in data 2 giugno 2016 (giorno del deposito in cancelleria dell’ordinanza decisoria del giudizio di primo grado), la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che il termine di 30 giorni scadeva il 2 luglio 2016, giorno di sabato, e che pertanto la scadenza era prorogata di diritto a lunedì 4 luglio 2016, data in cui l'appello è stato tempestivamente avviato alla notifica (cfr.

Cass.34672/2021). Ciò rende irrilevante il mancato assolvimento dell'onere di provare che la pronuncia di primo grado è stata comunicata il 6/6/2016. 2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, co n cui si contesta il mancato assolvimento dell'onere di provare la data di comunicazione dell'ordinanza decisoria, e del terzo motivo , con cui si sostiene che la Corte di appello ha errato nel non considerare la data (6/06/2016 ) di inserimento in repertoriodell'ordinanza come prova presuntiva che l'ordinanza decisoria non avrebbe potuto essere comunica ta in precedenza. 3. - La Corte accoglie i l prim o motiv o di ricorso, dichiara assorbit i il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o , rinvia alla Corte di appello di Napoli , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche