Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to terminate proceedings without cost ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the petitioner's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved a claim for possessory protection regarding communal grazing rights over a specific parcel of land. Since the opposing party accepted the withdrawal, the Court terminated the proceedings without issuing a decision on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002: A cassation appeal extinguished by the petitioner's withdrawal with the opposing party's consent precludes the Court from ruling on litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12472/2022 R.G. proposto da LINSER PETER, difesodall’avvocato IOB MAURO -ricorrente- contro COMUNE DELLA CITTÀ DI GLORENZA STADTGEMEINDE GLURN, di- feso d agli avvocat i COLARIZI MASSIMO e WALTER VON HER- BSTENBURG JOHANN ANTON -controricorrente- WARGERKURT -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn.41/2022 depositata il 12/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La controversia è originata dalla domanda di tutela possessoria della particella fondiaria Obere Au, formalmente intavolata a nome del Comune Città di Glorenza, ma gravata da diritti di uso civico.
Kurt Warger e l'Associazione agraria interessenza pascoli di Glorenza esponevano di esercitare su tale fondo il possesso, manifestato attraverso il pascolo del bestiame per alcune settimane in primavera e autunno e lo sfalcio periodico dell'erba in estate, da tempo immemorabile. Lamentavano che il Comune di Glorenza aveva posto in essere atti di spoglio e turbativa a partire dal maggio 2017, demolendo una recinzione che gli associati avevano realizzato negli anni settanta e, successivamente, nel marzo 2018, realizzando un percorso ghiaioso, dopo aver rimosso la restante parte della recinzione storica.
Tali interventi, basati su una concessione edilizia poi annullata dal giudice amministrativo, erano seguiti, nell'aprile 2018, dalla costruzione di una nuova recinzione all'interno del percorso appena creato. Il processo iniziava con ricorso possessorio dinanzi al Tribunale di Bolzano, che, dopo aver delimitato l'oggetto del giudizio alla sola rimozione della vecchia recinzione, rigettava la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero allegato in modo sufficiente in che modo tale rimozione avesse diminuito in modo apprezzabile il loro possesso.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La Corte ha qualificato i diritti in questione come diritti di uso civico su beni di proprietà comunale, rilevando che spetta al ricorrente l'onere di dimostrare la lesione possessoria. Sulla base di fotografie prodotte dal Comune, la Corte ha accertato che nel maggio 2018 il pascolo era stato regolarmente esercitato, concludendo per l'insussistenza della lesione del possesso. Ricorre in cassazione Peter Linser, per sé e quale legale rappresentante dell'Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza, in qualità di possessori del fondo, con sette motivi.
Resiste il Comune di Glorenza con controricorso. Kurt Warger è da considerare che sia rimasto intimato, avendo proposto controricorso per errore. 2. - Il 2/09/2025 l a parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, con adesione della parte controricorrente. Ne segue l'estinzione del processo di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara