Cassation Court dismisses revocation appeal against anti-money laundering sanction decision for failure to apply more favorable regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the revocation appeal filed by Sperotti and Casino di Venezia against a prior ruling that upheld an anti-money laundering sanction. The Ministry argued the lower court correctly applied the law without needing specific contestation of anomaly indicators, while the appellants claimed a violation of procedural articles regarding specific contestation requirements. The Court determined the lower court's assessment was a valid exercise of judicial discretion on legal grounds, not a perceptual error, thus dismissing the revocation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: The Court of Cassation's rejection of a revocation appeal based on alleged perceptual error regarding the necessity of specific contestation of anomaly indicators does not constitute a violation of law when the lower court's factual assessment remains legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2989-2025proposto da: SPEROTTO PIETRO e CASINO’ DI VENEZIA GIOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA n. 15, nello studio dell’avv. ANDREA ZOPPINI, che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanzan. 29391 / 202 4 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 14/11/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 31.1.2018 Sperotti Pietro e Casinò di Venezia Gioco S.p.a. chiedevano al Tribunale di Roma l’annullamento dell’ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia per violazione della disciplina antiriciclaggio prevista dall’art. 41, quarto comma, del D.
Lgs. n. 231 del 2007, a fronte dell’omessa segnalazione, da parte dei predetti ricorrenti, di una serie di operazioni sospette in relazione ai rapporti intrattenuti da Vannino Silvio con il Casinò di Venezia tra il 2011 ed il marzo 2015. Nella resistenza del Ministero il Tribunale, con sentenza n. 22443/2019, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del grado. Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5086/2023, rigettava il gravame. Gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la pronuncia di seconde cure e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29391/2024, rigettava i primi tre motivi di ricorso, accogliendo invece il quarto, con il quale veniva denunciata la mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto dal combinato disposto degli artt. 58 e 69 del D.
Lgs. n. 231 del 2007, così come, rispettivamente, modificato, il primo, ed introdotto, il secondo, dal D. Lgs. n. 90 del 2017. Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione Sperotti Pietro e Casinò di Venezia Gioco S.p.a., affidandosi a due motivi, di cui uno in sede rescindente ed uno in sede rescissoria. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo formulato in sede rescindente, i ricorrenti lamentano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 391 bis e 395 c.p.c., perché la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore percettivo, nella parte in cui avrebbe ritenuto che gli odierni ricorrenti non avevano contestato specificamente la sussistenza degli indici di anomalia delle operazioni oggetto di causa di cui ai nn. 8, 8.1, 9, 14 e 29 del decreto del Ministero dell’Interno del 17.2.2011, laddove, al contrario, la predetta contestazione era stata specificamente formulata con il terzo motivo di ricorso.
La censura è infondata. La Corte di Cassazione ha effettivamente affermato che“I ricorrenti contestano genericamente l’applicazione degli indici di anomalia ma poi si limitano a contestare specificamente solo il ricorrere delle ipotesi descritte ai punti 8 e 8.1 del decreto del Ministero dell’Interno del 17/02/2011 …” (cfr. pag. 13 dell’ordinanza impugnata), ma poi ha condotto una disamina complessiva della decisione della Corte distrettuale oggetto del ricorso, dando atto che“… la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che, nel caso di specie, fossero ravvisabili anche quelli di cui ai numeri 9. 14 e 29 del predetto D.M., a fronte della frequenza e della durata delle presenze del sig.
Vannini nel Casinò, della concessione del cd. viatico in diverse occasioni e per l’utilizzo da parte del sig. Vannini di assegni circolari emessi da venti istituti bancari” (cfr. pag. 14 dell’ordinanza). Pertanto, secondo la Corte di Cassazione,“Si rientra, dunque, in quanto indicato ai punti 9, 14 e 29 del decreto dove si fa riferimento alla “Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività” alla “Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata” e “Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi”” (cfr. ancora pag. 14 e pag. 15 dell’ordinanza).
L’ordinanza oggetto del presente ricorso, pertanto, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, il quale aveva ravvisato la sussistenza degli indici di cui ai punti 9, 14 e 29 del D.M. del 17.2.2011 dianzi richiamato, esprimendo in tal modo un giudizio di diritto. Inoltre, la Corte di Cassazione ha aggiunto la considerazione che “Peraltro, nel decreto citato, così come in tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia, si precisa che si tratta sostanzialmente di istruzioni volte ad agevolare gli operatori e che si tratta solo di indicatori che da un lato non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e dall’altro non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata.
In altri termini, la mera ricorrenza di comportamento descritti nell’indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. I predetti indici, come peraltro evidenziato dalla Corte d’Appello, non sono esaustivi del potere/dovere dell’operatore di valutare complessivamente le operazioni al fine di ritenere sussistente o meno il loro potenziale carattere sospetto per finalitàdi riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
La Corte d’Appello, dunque, anche mediante l’ausilio dei predetti indici di anomalia ha ritenuto in concreto con valutazione sufficientemente argomentata il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 41 D. Lgs. n. 231/2007 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie e tale valutazione non presenta profili di violazione di legge, né viene dedotto un atto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare” (cfr. pag. 15dell’ordinanza impugnata). Il giudizio complessivamente espresso dalla Corte di Cassazione, dunque, si svolge sul piano del diritto, e prescinde dalla sussistenza di una specifica contestazione dei singoli indicatori previsti dal D.M. de. 17.2.2011, ritenuti (per l’appunto) meramente indicativi per l’operatore.
La Corte, in altri termini, ha ritenuto che il giudizio di fatto complessivamente espresso dalla Corte distrettuale fosse esente da vizi utilmente denunziabili in sede di legittimità e, per questo motivo, ha rigettato il terzomotivo di ricorso che era stato proposto, avverso la decisione di seconde cure, dagli odierni ricorrenti. Si tratta di una valutazione in punto di diritto, non fondata su alcuna svista percettiva, onde il denunziato vizio revocatorio non sussiste. Il rigetto del motivo proposto in sede rescindente impedisce l’esame del motivo articolato in sede rescissoria, con il quale viene riproposto il terzo motivo dell’originario ricorso in Cassazione.
In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di revocazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n