Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28284/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil court suspended due to pending criminal case; appeal granted as claims differ in nature and purpose.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28284/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The civil court suspended proceedings pending the outcome of a related criminal case, prompting an appeal by the plaintiff. The court found that while the facts were identical, the civil claims regarding property rights and easements differed fundamentally from the criminal claim for moral and material damages. Consequently, the court ruled that no legal or technical preclusion existed between the two proceedings, ordering the suspension lifted and the case remitted to the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 c.p.p.; Art. 295 c.p.c.: When civil and criminal proceedings concern identical facts but pursue distinct legal interests—such as property rights versus criminal liability—the absence of a logical or technical preclusion relationship precludes the suspension of the civil trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
prejudizialità tecnica sospensione giudizio civile parte civile penale diritti reali servitù di passaggio regolamento di competenza identità dei fatti pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 c.p.p.
L’accertamento in sede penale, infatti, dell’illiceità, o della liceità, della condotta della Schiavone non potrebbe interferire, nemmeno a norma del l’art. 75 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente configurato il procedimento penale come antecedente logico rispetto al giudizio civile.
art. 614 bis c.p
L’attrice chiedeva anche la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione economica per ogni violazione o inosservanza del diritto, o ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza.
artt. 295 c.p
Con ordinanza del 21.3.2025 il Tribunale ravvisava una ipotesi di pregiudizialità e disponeva la sospensione del giudizio civile, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 295 c.p.c.
art. 75 c.p
L’accertamento in sede penale, infatti, dell’illiceità, o della liceità, della condotta della Schiavone non potrebbe interferire, nemmeno a norma del l’art. 75 c.p.c.
art. 295 c.p
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente configurato il procedimento penale come antecedente logico rispetto al giudizio civile.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7525-2025proposto da: VALENTE ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. NICOLA GRIPPA -ricorrente - contro SCHIAVONE ISABELLA -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TARANTO depositata il 21/03/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva letta la memoria depositata dal P.G., nella persona del Sostituto dott. Fulvio Troncone FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 22.3.2024 Valente Anna Maria evocava in giudizio Schiavone Isabella innanzi il Tribunale di Taranto, invocandone la condanna a ripristinare un locale deposito con pozzo e relativo impianto di attingimento dell’acqua, del quale assumeva di essere comproprietaria, nonché a consentire il libero esercizio della connessa servitù di passaggio, costituita sul fondo della convenuta per accedere a detto manufatto.

L’attrice chiedeva anche la condanna della convenuta, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., ad una sanzione economica per ogni violazione o inosservanza del diritto, o ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo che la Valente si era costituita parte civile in un procedimento penale pendente a carico della Schiavone e di Melchiorre Arcangelo, esercitando in quella sede le proprie pretese. Con ordinanza del 21.3.2025 il Tribunale ravvisava una ipotesi di pregiudizialità e disponeva la sospensione del giudizio civile, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. Propone regolamento di competenza avverso detta decisione Valente Anna Maria, affidandosi a due motivi.

La parte intimata, Schiavone Isabella, non ha svolto attività difensiva nel presente regolamento. Il P.G., nella persona del Sostituto dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il p rimo motivo , la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’ipotesi di pregiudizialità, nonostante che la Valente avesse esercitato in sede penale la pretesa risarcitoria per il pregiudizio morale e materiale subito per effetto del fatto di reato contestato alla Schiavone ed al Melchiorre, mentre in sede civile aveva richiesto la tutela del suo diritto di comproprietà del manufatto con il pozzo e di servitù di passaggio sul fondo della Schiavone.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente configurato il procedimento penale come antecedente logico rispetto al giudizio civile. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La ricorrente si è costituita parte civile invocando il risarcimento del danno, morale e materiale, conseguente al reato di cui agli artt. 81, 110 e 392 c.p., configurato nella condotta della Schiavone, la quale, in concorso con il Melchiorre, aveva impedito alla Valente l’accesso al manufatto con il pozzo oggetto di causa.

Il Tribunale di Taranto ha affermato che “I fatti oggetto del processo penale, in cui l’odierna convenuta sig.ra Schiavone Isabella è imputata, unitamente, al sig. Melchiorre Arcangelo, volti ad accertare se “al fine di esercitare in maniera esclusiva i diritti sul fondo rustico oggetto di comproprietà con Baga Gabriele, Maraglino Piergiulio e Valente Anna Maria, pur potendo ricorrere al Giudice, attraverso la collocazione di rosse pietre, di una ringhiera e di recinzione, impedivano agli stessi di recarsi sul fondo al fine di approvvigionarsi d’acqua dal pozzo in comproprietà, abbattendo altresì il fabbricato nel quale insisteva il pozzo.

In agro di Palagiano (TA) il 10.10.20217 e 21.12.2017” costituiscono, infatti, un vero e proprio antecedente logico del presente giudizio nel quale l’attrice, sig.ra Valente Anna Maria, ha chiesto la condanna della sig.ra Schiavone Isabella “… a ripristinare il locale deposito e del pozzo ivi allocato, munito di pompa alimentata a gasolio per l’emungimento delle acque sotterranee, nonché a ripristinare la servitù di passaggio in favore del fondo dell’attrice, in conformità ai titoli costitutivi indicati in premessa ed a astenersi dal compiere in futuro atti o comportamenti impeditivi dell’esercizio del diritto di proprietà e delle servitù spettanti”” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato).

Oggetto del procedimento penale nel quale l’odierna ricorrente si è costituita parte civile, dunque, è la condotta, ascritta alla Schiavone in concorso con il Melchiorre, consistente nell’esercizio esclusivo dei diritti sul manufatto del quale la Valente rivendica la comproprietà, realizzato (in concreto) mediante ”… la collocazione di rosse pietre, di una ringhiera e di recinzione …” così impedendo alla predetta comproprietaria “… di recarsi sul fondo al fine di approvvigionarsi d’acqua dal pozzo in comproprietà, abbattendo altresì il fabbricato nel quale insisteva il pozzo …”: così recita il capo di imputazione, che viene riportato testualmente dall’ordinanza impugnata con il presente regolamento di competenzaed anche dal P.G., nella sua memoria.

Va ribadito, in tema di rapporti tra giudizio civile e penale, il principio secondo cui“La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass.

Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15248del 01/06/2021, Rv. 661669; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.18918 del 15/07/2019, Rv. 654448; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18202 del 11/07/2018, Rv. 649656; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6834 del 16/03/2017, Rv. 643415; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009, Rv. 608762; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27787 del 16/12/2005, Rv.586367). Nel caso di specie i due giudizi, penale e civile, vertono sul medesimo comportamento realizzato dalla Schiavone, rappresentato dalla pretesa di esercitare in via esclusiva i diritti di signoria su un determinato bene (rappresentato dal manufatto contenente il pozzo oggetto di causa), escludendo dal godimento dello stesso l’odierna ricorrente.

La condotta escludente denunziata in sede civile, rappresentata dalla frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di passaggio per accedere al manufatto con il pozzo e dalla eliminazione fisica del predetto locale tecnico) è la medesima che risulta descritta nel capo di imputazione di cui al procedimento penale nel quale la Valente si è costituita parte civile. Sussiste quindi la prima condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresentata dall’identità dei fatti oggetto dei due giudizi, civile e penale. Non si configura, tuttavia, il rapporto di pregiudizialità tecnica e logica rappresentato dal Tribunale di Taranto, poiché l’accertamento, in sede penale, della liceità, o illiceità, della condotta escludente realizzata dalla Schiavone, non è idoneo a spiegare effetti pregiudiziali sull’accertamento devoluto al giudice civile.

L’accertamento in sede penale, infatti, dell’illiceità, o della liceità, della condotta della Schiavone non potrebbe interferire, nemmeno a norma del l’art. 75 c.p.c. (richiamato dall’ordinanza impugnata), con il giudizio civile sospeso, nell’ambito del quale l’odierna ricorrente ha spiegato domande di natura reale , volte a conseguire l a condanna della Schiavone adobblighi di fare e non fare, senza che in quella sede siano state formulate pretese a contenuto risarcitorio per equivalente. Di conseguenza, a fronte della oggettiva diversità delle pretese, rispettivamente esercitate dalla Valente in sede penale ed in sedecivile (essendosi la stessa costituita, nel processo penale , parte civile per il risarcimento del danno morale e materiale derivante dal fatto-reato contestato alla Schiavone, ed avendo invece, nel giudizio civile , rivendicato l’accertamento del suo diritto di comproprietà sul manufatto e sul pozzo oggetto di contestazione, e del diritto di servitù di passaggio sul fondo della medesima Schiavone per accedere al predetto bene), è chiaro che tra l’accertamento devoluto al giudice penale e quello affidato al giudice civile non sussiste alcun profilo di pregiudizialità, né di interferenza, poiché l’uno –quello da compiere in sede penale–si riferisce al fatto contestato come reato, mentre l’altro –quello oggetto del giudizio civile–concerne la spettanza, alla Valente, dei diritti reali da essa rivendicatie la condanna della Schiavone ad un facere e ad un non facerespecifico.

Non si configura, dunque, alcun rapporto di pregiudizialità tecnica e logica tale da giustificare la sospensione del giudizio civile sino alla definizione di quello penale. Il regolamento di competenza, pertanto, deve essere accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e remissione degli atti al Tribunale di Trapani, per la prosecuzione del giudizio. Le spese del presente regolamento di competenza sono rinviate alla decisione nel merito del predetto giudizio. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e rimette gli