Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; plaintiff waived request for decision under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Sammarini, had not responded to the procedural offer, while the respondent, Generali Italia, sought dismissal and cost allocation. The court ruled that silence constitutes a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the prescribed period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the right to decide, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4165/2024 R.G. proposto da: SAMMARINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato MALANDRINO GIANLUIGI (MLNGLG57L03H769R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato FERRONI FRANCESCO (FRRFNC58C18C912K) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILANESI DANIELA (MLNDNL76C67D548R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4999/2023 depositata il 11/07/2023 Numero registro generale 4165/2024 Numero sezionale 1037/2025 Numero di raccolta generale 28267/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 4165/2024 Numero sezionale 1037/2025 Numero di raccolta generale 28267/2025 Data pubblicazione 24/10/2025