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Decreto — n. 28261/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28261/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28261/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10090/2023 R.G. proposto da: SOC. FARETRA.COM S.R.L, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato MANFREDI MARIA STELLA (MNFMST59E60I963L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA (MRLLMR70E65D643D) -ricorrente- contro SOCIETA' LA ECO ENERGIE S.R.L., elettivamente domiciliata in FISCIANO VIA STRADA STATALE 88 N. 81, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FELICE (GBRFLC75P12H703T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 308/2023 depositata il 27/02/2023 Numero registro generale 10090/2023 Numero sezionale 1034/2025 Numero di raccolta generale 28261/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28261/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10090/2023 R.G. proposto da: SOC. FARETRA.COM S.R.L, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato MANFREDI MARIA STELLA (MNFMST59E60I963L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA (MRLLMR70E65D643D) -ricorrente- contro SOCIETA' LA ECO ENERGIE S.R.L., elettivamente domiciliata in FISCIANO VIA STRADA STATALE 88 N. 81, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FELICE (GBRFLC75P12H703T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 308/2023 depositata il 27/02/2023 Numero registro generale 10090/2023 Numero sezionale 1034/2025 Numero di raccolta generale 28261/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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garanzia per i difetti della cosa opposizione tardiva avviso dei difetti violazione del segreto commerciale restituzioni alla produzione difetti materiali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
308/2023 depositata il 27/02/2023 Numero registro generale 10090/2023 Numero sezionale 1034/2025 Numero di raccolta generale 28261/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10090/2023 R.G. proposto da: SOC. FARETRA.COM S.R.L, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato MANFREDI MARIA STELLA (MNFMST59E60I963L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA (MRLLMR70E65D643D) -ricorrente- contro SOCIETA' LA ECO ENERGIE S.R.L., elettivamente domiciliata in FISCIANO VIA STRADA STATALE 88 N. 81, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE FELICE (GBRFLC75P12H703T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 308/2023 depositata il 27/02/2023 Numero registro generale 10090/2023 Numero sezionale 1034/2025 Numero di raccolta generale 28261/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 10090/2023 Numero sezionale 1034/2025 Numero di raccolta generale 28261/2025 Data pubblicazione 24/10/2025