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Decreto — n. 28217/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to appellant's formal withdrawal of the civil lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 28217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, represented by counsel, submitted a request to withdraw the suit, which the court verified met the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare a civil proceeding extinguished when the party voluntarily withdraws the appeal, provided the withdrawal meets statutory formalities.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs Corte di Cassazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: GRANIERO MARCELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA ZICHELLA; - ricorrente - Contro MAGLIONE LEONARDO, LA SALVIA GIULIANA, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE DE LORENZO; - controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n.4241/2024 pubblicata in data 23 ottobre 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GRANIERO MARCELLO GIUSEPPE; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1100,00 + 200 per esborsi. RG 8742-2025 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 8742-2025 Numero registro generale 8742/2025 Numero sezionale 1026/2025 Numero di raccolta generale 28217/2025 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai Data pubblicazione 24/10/2025 difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a