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Decreto — n. 28160/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 28160/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The procedural outcome was a decree ordering the termination of the case and assigning litigation costs to the withdrawing party. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, necessitating the immediate extinction of the judicial action.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant results in the extinction of the judicial proceedings, with the withdrawing party bearing the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code litigation costs Corte di Cassazione decree of extinction party autonomy rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.
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Testo completo

TO sul ricorso proposto da: ZACCARIA ANTONIA, rappresentata e difesa in proprio ex art 86 cpc; - ricorrente - Contro LASTRUCCI MARIA SERENA, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA CHECCHI, ILARIA SPAGNESI, ELISA FORNACIARI; - controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Prato, n. cron.134/2024 pubblicata in data 9 gennaio 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ZACCARIA ANTONIA; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1100,00 + 200 per esborsi. RG 3233-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 3233-2024 Numero registro generale 3233/2024 Numero sezionale 1021/2025 Numero di raccolta generale 28160/2025 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai Data pubblicazione 23/10/2025 difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l