Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy declared the cassation appeal extinct by decree following the appellant's formal withdrawal. The parties had previously litigated a dispute, but the appellant voluntarily relinquished their right to appeal the lower court's judgment. Consequently, the court ordered the cancellation of litigation annotations and dismissed the request for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso proposto da: PERATHONER ERICH, BERNARDI NOTBURGA AGNES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFRED MULSER; - ricorrenti - contro PERATHONER CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERHARD BRANDSTATTER; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n.69/2021 pubblicata in data 30 aprile 2021;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PERATHONER ERICH, BERNARDI NOTBURGA AGNES, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
RG 18607-2021 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 18607-2021 Numero registro generale 18607/2021 Numero sezionale 1018/2025 Numero di raccolta generale 28153/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione delle annotazioni di lite di cui ai G.N. 508/2/2014 e 508/3/2014 del 18/03/2014 presso l’Ufficio tavolare di Chiusa come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente titolare Felice Manna F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r