Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Ruffo di Calabria Paola, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Condominio di Via Jacopo Peri, contended that the silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10447/2025 R.G. proposto da: RUFFO DI CALABRIA PAOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giacomo Granatiero. -ricorrente- Contro CONDOMINIO DI VIA JACOPO PERI N. 1 ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Crispo. -controricorrente- avverso la sentenza n. 7891/2024 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 13/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 10447/2025 Numero sezionale 1013/2025 Numero di raccolta generale 28138/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21/10/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 10447/2025 Numero sezionale 1013/2025 Numero di raccolta generale 28138/2025 Data pubblicazione 23/10/2025