Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28128/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against CONSOB fine for failing to disclose financial capital in prospectus.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28128/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Matteo Marzotto's appeal against a CONSOB administrative fine for omitting information about financial capital in a prospectus. Marzotto argued the fine violated his defense rights and applied the principle of *tempus regit actum*, while CONSOB contended the omission was a clear breach of disclosure duties. The court dismissed the appeal, reaffirming that administrative sanctions under the TUF do not qualify as criminal penalties and thus are not subject to the principle of retroactivity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 94, comma 2 TUF; Cass. n. 23814/2019: Administrative sanctions under the TUF are not criminal penalties and do not benefit from the principle of retroactivity.

Parole chiave

Generato dall'IA
CONSOB administrative sanctions TUF disclosure obligations principle of retroactivity tempus regit actum criminalization of administrative fines prospectus information defense rights violation irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 94, comma 2 TUF
19933/2017, adottato in data 30 marzo 2017, per l’omissione di rilevanti informazioni concernenti i finanziamenti correlati all’acquisto di azioni della Banca nel prospetto di base pubblicato il 5 febbraio 2015, in violazione dell’art. 94, comma 2 del testo unico finanziario (TUF).
Art. 191, secondo comma TUF
Art. 5, quinto e sesto comma d.lgs. n. 72/2015
Art. 190-bis, primo comma, lett. a) d.lgs. n. 58/1998
Art. 191, quinto comma d.lgs. n. 58/1998
Art. 3, 5, 25 e 117 Cost.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2381 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23814/2019
187-bis e ter TUF, ribadendo che i principi convenzionali non possono indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e a tutti - gli effetti natura sostanzialmente penale (cfr., per tutte, Cass. n. 23814/2019; Cass.
Cass. n. 1621/2018
23814/2019; Cass. n. 1621/2018; Cass.
Cass. n. 8855/2017
1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass.
Cass. n. 770/2017
8855/2017; Cass. n. 770/2017 e Cass.
Cass. n. 3433/2016
770/2017 e Cass. n. 3433/2016).
Cass. n. 1741/2022
Cass. n. 1741/2022; Cass.
Cass. n. 1770/2022
1741/2022; Cass. n. 1770/2022 ; Cass.
Cass. n. 5345/2022
1770/2022 ; Cass. n. 5345/2022;Cass.
Cass. n. 5347/2022
5345/2022;Cass. n. 5347/2022 e Cass.
Cass. n. 17399/2022
5347/2022 e Cass. n. 17399/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2219/2019 R.G. proposto da MARZOTTO MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI NATALINO (RTINTL36D05A515O), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARNAUD FRANCESCO (RNDFNC75P24H501H) e DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI (DCPPGV78C28D969J); -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3, presso gli avvocat i PROVIDENTI SALVATORE (PRVSVT63R24F158N), DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA (DGTMGC65A63H501G) e RANDISI GIANFRANCO (RNDGFR65L23F158W), che la rappresentano e difendono; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 71/2018,depositata il 5/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Matteo Marzotto, nominato membro del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza in data 2 dicembre 2014, ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa (pari a euro 7.500,00) irrogatagli dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con atto n. 19933/2017, adottato in data 30 marzo 2017, per l’omissione di rilevanti informazioni concernenti i finanziamenti correlati all’acquisto di azioni della Banca nel prospetto di base pubblicato il 5 febbraio 2015, in violazione dell’art. 94, comma 2 del testo unico finanziario (TUF).

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 71/2018, ha respinto l’opposizione.

2. Avverso la sentenza Matteo Marzotto ricorre per cassazione. Resiste con controricorso CONSOB, che deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 195, comma 1, TUF, nonché del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata e del diritto di difesa”: l’atto di contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio emesso dalla CONSOB imputano ai consiglieri di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza di avere taciuto il fenomeno del c.d. capitale finanziato nei prospetti di offerta approvati dal consiglio di amministrazione il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015;

“la diffusività e pervasività del fenomeno” avrebbe consentito al ricorrente, “ove egli avesse tenuto un comportamento più diligente, di percepire il fenomeno in esame” e nei due documenti approvati egli avrebbe dovuto includere “tutte le informazioni” relative al fenomeno; la Corte d’appello di Venezie, dopo avere ricordato che il ricorrente venne nominato amministratore della Banca il 2 dicembre 2014, ha invece modificato gli estremi di fatto e di diritto della violazione, illegittimamente sovvertendo la fattispecie; la sentenza impugnata reputa infatti che dal ricorrente dovesse esigersi una condotta attiva, configurabile nella doverosa segnalazione al consiglio di amministrazione della necessità di predisporre un supplemento del prospetto di base secondo quanto dispone l’art. 94, comma 7 TUF; ad avviso della Corte d’appello, quindi, la responsabilità del ricorrente non discende dal contenuto dei documenti di offerta, pubblicati il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, ma dalla mancata pubblicazione di un prospetto dopo il 28 aprile 2015.

b) Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma c.p.c. e del principio del contraddittorio”: in via subordinata, prima di porre a fondamento decisione una questione rilevata d’ufficio – la mancata pubblicazione di un supplemento di prospetto – la Corte avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per depositare osservazioni al riguardo. Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello non ha affatto confermato la sanzione exart. 94, comma 2 TUF (che prescrive il contenuto del prospetto), in relazione a una condotta invece riconducibile al comma 7 del medesimo articolo (che dispone che devono essere menzionati in un supplemento del prospetto eventuali fatti nuovi significativi o errori materiali o imprecisioni relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari).

Il ricorrente è stato componente del consiglio di amministrazione a partire dal 2 dicembre 2014: la condotta omissiva ascritta al ricorrente nella delibera impugnata – evidenzia la Corte d’appello alla pag. 17 della sentenza impugnata – si sostanzia nella mancata rappresentazione nei DR 2014 e DR 2015, incorporati nel prospetto di base del 2015, del fenomeno del ‘capitale finanziato’, la cui esistenza il ricorrente era tenuto, in base all’obbligo di agire informati espressamente sancito dal sesto comma dell’art. 2381 c.c. anche da parte degli amministratori privi di deleghe, a conoscere, così che non può andare esente da responsabilità per non avere ricevuto dalle funzioni interne della Banca un’informazione completa e corretta (pag. 31 della sentenza).

Dopo avere ritenuto dimostrata la condotta contestata al ricorrente, condotta appunto inquadrabile nel secondo comma dell’art. 94 TUF, la Corte d’appello ha osservato, ad abundantiam, che quantomeno a partire dal 28 aprile 2015 avrebbe dovuto segnalare al consiglio di amministrazione la necessità di predisporre un supplemento del prospetto di base, il che “avrebbe impedito il protrarsi dell’illecito di cui si controverte – appunto l’omessa rappresentazione di informazioni nella documentazione d’offerta – che ebbe luogo sino al giorno della chiusura dell’offerta di acquisto o sottoscrizione delle azioni” (pag. 33 della sentenza).

L’infondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo, non avendo la Corte d’appello rilevato d’ufficio alcuna questione.

2. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 5, quinto e sesto comma del d.lgs. n. 72/2015, 190 - bis , primo comma, lett. a), e 191, quinto comma, del d.lgs. n. 58/1998, e 3, 5, 25 e 117 Cost., nonché del principio generale sulla retroattività della norma penale favorevole, falsa applicazione del principio generale sul tempus regit actum: le sanzioni previste dall’art. 191, secondo comma TUF, rientrano per la loro severità nell’ambito della materia penale, essendo riconducibili a tale materia – secondo quanto affermato dalla Corte EDU a partire dalla sentenza Engel – tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati, perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo, hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità; la sanzione amministrativa applicata al ricorrente soggiace pertanto al principio della retroattività della norma penale favorevole e non al principio c.d. del tempus regit actum.

Il motivo è infondato. Come riconosce il ricorrente, questa Corte ha ripetute volte escluso la natura penale delle sanzioni previste dal testo unico finanziario diverse da quelle di cui agli artt. 187-bis e ter TUF, ribadendo che i principi convenzionali non possono indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e a tutti - gli effetti natura sostanzialmente penale (cfr., per tutte, Cass. n. 23814/2019; Cass. n. 1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 770/2017 e Cass. n. 3433/2016). Le censure sollevate in giudizio dal ricorrente non adducono elementi decisivi per rivedere le soluzioni accolte, dovendosi confermare l'orientamento già espresso con riferimento alla medesima vicenda oggetto di causa (v.

Cass. n. 1741/2022; Cass. n. 1770/2022 ; Cass. n. 5345/2022;Cass. n. 5347/2022 e Cass. n. 17399/2022). II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200, 00, di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst