Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28076/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against compensation of costs when Ministry of Justice remains absent in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28076/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Kira Maischberger's appeal against the Florence Tribunal's decision to compensate litigation costs. The Tribunal had accepted Maischberger's opposition to a fee liquidation but compensated her costs, citing the Ministry of Justice's absence and lack of defense. The Court ruled that mere absence does not justify cost compensation under Article 92 of the Civil Procedure Code, as the Ministry's choice not to resist should not result in the losing party bearing all expenses. Consequently, the lower court's decision was quashed, and costs were awarded to Maischberger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The absence of the Ministry of Justice and its decision not to defend do not justify the compensation of litigation costs when the opposing party's claim is accepted, as such circumstances do not constitute a valid ground for shifting expenses to the successful party.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs compensation Ministry of Justice absence Civil Procedure Code partial acceptance of claim quashing of lower court decision indennità del difensore d'ufficio risarcimento per errore giudiziario diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez.
Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez.
Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00308/2025R.G. proposto da MAISCHBERGER KIRA, elettivamente domiciliatain FIRENZE, VIA DI SANT’IACOPINO N. 24, presso lo studio dell’avvocato MAISCHBERGER KIRA,che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DI GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 3424 /20 24 depositata il 4/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Kira Maischberger, già difensore d’ufficio di Huang Mingsheng, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Firenze, in data 12aprile 2024.

Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo allaMaischberger la somma di € 630 , 34 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, “considerata la contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Kira Maischberger, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa.

Mediante il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., stante la mancanza assoluta di motivazione o l’enunciazione di ragioni del tutto erronee o illogiche. Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Kira Maischberger, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di Kira Maischberger, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350,00per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100,00p