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Ordinanza — n. 28075/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against court order compensating costs when opposition is partially accepted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28075/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Domenico Malcangi's appeal against a Larino Tribunal order that compensated his litigation costs. The Tribunal had accepted Malcangi's opposition to a fee liquidation but compensated his costs based on the Ministry's non-imputability of the error. The court ruled this reasoning insufficient because partial acceptance of a single-headed claim does not justify cost compensation without specific statutory grounds. Consequently, the Tribunal's decision was quashed and costs were awarded to Malcangi.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Partial acceptance of a single-headed claim does not justify reciprocal cost compensation, requiring specific statutory conditions for cost allocation.

Parole chiave

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cost compensation partial acceptance single headed claim litigation expenses cassation appeal procedural costs opposizione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350,00oltre accessori per la fase di opposizione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez.
Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez.
Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 0086/2025R.G. proposto da MALCANGI DOMENICO, elettivamente domiciliato in GUGLIONESI, VIALE REGINA MARGHERITA N. 5, presso lo studio dell’avvocato MALCANGI DOMENICO,che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DI GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LARINO n. 4497 /20 24 depositata il 11/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA Domenico Malcangi, già difensore d’ufficio di Mario Di Cesare, proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Larino, in data 28 aprile 2023. Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo al Malcangi la somma di € 802,67 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, “stante la non imputabilità al Ministero dell’erronea liquidazione del compenso”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Domenico Malcangi, affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costitui to ai soli fini dell’eventuale discussione della causa in pubblica udienza. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt . 92 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.

La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “non imputabilità al Ministero dell’erronea liquidazione del compenso” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350,00oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Domenico Malcangi, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350,00per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100 per e