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Ordinanza — n. 28074/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee claim by rejecting tribunal's presumption of prescription and ex officio ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28074/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Stefano Nascimbeni's appeal against the Ministry of Justice regarding his lawyer's fees. The lower court had dismissed the claim based on a three-year presumptive prescription period, but the higher court found this inapplicable to state-administered credits. The court ruled that such credits follow a ten-year ordinary prescription and that judges cannot raise prescription ex officio without a party's objection.

Regesto Legislator

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Art. 2956 comma 2° c.c.; Art. 2938 c.c.: Credits against the State administration are subject to ordinary ten-year prescription, not presumptive three-year rules, and judges are prohibited from raising prescription ex officio absent a party's exception.

Parole chiave

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prescription period state administration credits ex officio ruling lawyer fees ordinary prescription credito di restituzione statale credito in esecuzione prestito dello Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 2956 comma 2° c.c.
E siccome il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata si sarebbe prescritto dopo tre anni, trattandosi di una prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2° c.c., l’istanza di liquidazione – proposta il 3 luglio 2023 – sarebbe stata irrimediabilmente tardiva.
Art. 2938 c.c.
Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza, perché proposta dopo la consumazione del termine di prescrizione triennale.
art. 2956 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c.
art. 2938 c.c
Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., ai sensi dell’art.
artt. 2954 c.c
Ma anche ove si fosse trattato di una prescrizion e presuntiv a , disciplinatadagli artt. 2954 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, n. 29543 del 14 novembre 2019
Sez. 2, n. 5959 del 1° luglio 1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3499/2024 R.G. proposto da NASCIMBENI STEFANO, elettivamente domiciliato in MACERATA VIA PADRE MATTEO RICCI11 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NASCIMBENI STEFANOche lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MACERAT A n. 2888 /202 3 depositata il 09/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Stefano Nascimbeni si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Macerata il 7 novembre 202 3, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 9 aprile2024.

Sostenne il giudice dell’opposizione che il dies a quoper il computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto corrispondere al giorno della pubblicazione del provvedimento conclusivo (19 luglio 2013), ossia della sentenza di appello. E siccome il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata si sarebbe prescritto dopo tre anni, trattandosi di una prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2° c.c., l’istanza di liquidazione – proposta il 3 luglio 2023 – sarebbe stata irrimediabilmente tardiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Stefano Nascimbeni, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza, perché proposta dopo la consumazione del termine di prescrizione triennale.

In realtà, il credito del difensore d’ufficio sarebbe stato soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe illegittimamente rilevato d’ufficio la prescrizione triennale, in assenza di qualsivoglia eccezione della controparte. Le censur e, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate. L’ordinanza impugnata si è discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui p er i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento(Sez. 6-2, n. 29543 del 14 novembre 2019).

Ma anche ove si fosse trattato di una prescrizion e presuntiv a , disciplinatadagli artt. 2954 c.c. e seguenti cod. civ., sarebbe stato applicabile il principio di cui all'art. 2938c.c., che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta(Sez. 2, n. 5959 del 1° luglio1996). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Macerata in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Macerata , in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità. C