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Decreto — n. 28050/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 28050/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to extinguish the proceedings without ruling on merits or costs. Consequently, the judgment declared the appeal inadmissible solely on procedural grounds of non-appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction Code of Civil Procedure failure to request decision spese di difesa spese di gratuito patrocinio mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
12367/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: DOCCI ANNA MARIA,difesa come in atti ; contro COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI ROMA,(intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
12367/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: DOCCI ANNA MARIA,difesa come in atti ; contro COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI ROMA,(intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12367/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: DOCCI ANNA MARIA,difesa come in atti ; contro COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI ROMA,(intimata); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 21/10/2025. IL CONSIG