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Ordinanza — n. 28032/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming temerary litigation damages due to lack of standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for damages for temerary litigation against the opposing counsel. The lower court had awarded damages based on specific acts of bad faith by the defendants, which the appellant contested but did not challenge in this narrow appeal. The court ruled that the opposing lawyers lacked standing to sue and that their litigation expenses were non-recoverable due to the appellate court's prior allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: The appeal for damages for temerary litigation is inadmissible when the appellant fails to demonstrate the opposing party's standing to sue or when the opposing party's expenses have already been allocated by the appellate court.

Parole chiave

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temerary litigation damages lack of standing bad faith in proceedings litigation expenses allocation procedural inadmissibility legittimazione passiva legittimazione ad agire ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 1 c.p.c.
Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione dell’art. 96, comma 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 96 c.p
Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione dell’art. 96, comma 1 c.p.c.
art. 96, comma 1 c.p
Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione dell’art. 96, comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8491/2023
al riguardo, da ultimo, Cass. n. 8491/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17650/2023 R.G. proposto da LENOCI MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LA PESA PASQUALE unitamente all'avvocato VACCARELLA ROMANO; -ricorrente- contro CAMMARELLA GUIDO e MAZZUCA DANIELA, rappresent ati e dife si da sé stessi; -controricorrenti- contro LABORATORIO di RICERCHE CLINICHE DOTT.LEPORACE S.R.L.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI TARANTO n.217/2023, depositata il 22/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE L’avvocato Maria Cristina Lenoci ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 217/2023 resa dalla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice di rinvio. La Corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente di pagamento di euro 3.875,72, quale quota dovuta dalla società Laboratorio di ricerche cliniche dott. Leporace s.r.l., in relazione alla proposizione di una domanda davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., il giudice di rinvio ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento in favore della società Laboratorio di ricerche cliniche di euro 2.000,00, stabilita dal giudice di primo grado, e ha condannato la medesima al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.500,00.

La società Laboratorio di ricerche cliniche dott. Leporace s.r.l. non ha proposto difese. Resistono con controricorso gli avvocati Daniela Mazzuca e Guido Cammarella, che hanno difeso la società nel giudizio di rinvio e in cui favore sono state distratte le spese liquidate dalla Corte d’appello, chiedendo a questa Corte di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, denunciando violazione dell’art. 96, comma 1 c.p.c.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente contesta la condanna pronunciata dalla Corte d’appello di pagamento del risarcimento del danno per avere agito in giudizio con mala fede. Tale condanna la Corte d’appello ha fondato su specifici comportamenti della controricorrente contrari al canone della buona fede, quali l’avere coscientemente negato l’applicazione della convenzione, l’avere nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo negato di avere partecipato a un incontro in cui aveva rassicurato i titolari dei vari laboratori sull’applicazione nei loro confronti delle tariffe concordate, l’avere richiesto il parere di conformità al consiglio dell’Ordine degli avvocati sottacendo l’esistenza della convenzione.

Tali specifici comportamenti la ricorrente non nega, limitandosi piuttosto a contestare l’applicabilità ai compensi oggetto del presente processo della convenzione stipulata dalla ricorrente con l’Associazione delle strutture socio-sanitarie accreditate, applicabilità che ha costituito il fondamento del rigetto della domanda della ricorrente, rigetto che la medesima però non obietta con il ricorso, appunto limitato alla condanna ex art. 96 c.p.c. Generica è poi la contestazione della mancata allegazione e prova da parte di controparte degli elementi costitutivi del danno, non confrontandosi la medesima con quanto statuito dalla Corte d’appello in relazione al danno non patrimoniale subito (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Quanto alle spese di lite, si sono costituiti in giudizio con controricorso, e hanno depositato memoria, gli avvocati Daniela Mazzuca e Guido Cammarella, difensori nel giudizio di rinvio della società Laboratorio di ricerche cliniche, rimasta intimata nel presente giudizio. Ad essi, cui è stato notificato il ricorso per cassazione quale mera litis denuntiatio, non spetta il rimborso delle spese: in loro favore la Corte d’appello ha distratto le spese del giudizio di rinvio e non sono pertanto contraddittori rispetto al capo di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, così che devono di chiararsi irripetibili le spese da loro affrontate (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 8491/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.