Cassation court remands case to lower court pending resolution of related pending appeal regarding identical administrative sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the Court of Appeal to await the outcome of a related pending appeal concerning identical administrative sanctions. The appellants argued that the lower court failed to consider a prior decision annulling similar sanctions against another administrator and ignored critical facts regarding unreliable internal information. The court held that the second ground for cassation was admissible only after the resolution of the pending appeal on the analogous case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; Art. 145, co. 4 TUB: When a cassation appeal relies on a precedent decision pending before the same court, the appeal is remanded to await the resolution of that precedent before ruling on the merits.
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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27712/2022 R.G. proposto da: CAMPOCCIA STEFANO, TESSARI FEDERICOe VISENTIN GRAZIANO GIANMICHELE, elettivamente domiciliati inROMA, VIA G.G. BELLI, n.27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREAFRANCHIN; -ricorrenti - contro BANCA D'ITALIA; -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2428/2022, pubblicatail 12/04/2022. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti di cui in epigrafe proponevano opposizione ex art. 145, co. 4, TUB al Provvedimento Sanzionatorio Prot. n. 1513040 del 22 dicembre 2017 con il quale erano state loro irrogate dalla Banca d’Italia le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie -Euro 70.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n. 3; - Euro 93.000,00 ciascuno per l’Irregolarità n.
4. In sintesi, a i ricorrenti, in qualità di componenti del Consiglio di amministrazionedi Veneto Banca all'epoca dei fatti, erano state, in particolare, contestate violazioni degli obblighi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario dellebanche, nonché delle Disposizioni i n tema di Organizzazione e controllo interno. I motivi di opposizione erano gli stessi per i tre opponenti, i quali erano stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca S.p.A., poi posta in liquidazione coatta amministrativa nell'assemblea del 26 aprile2014; in particolare nel corso del rispettivo mandato, il Dott. Graziano Gianmichele Visentin era stato membro del Comitato Controlli Interni e Rischi, del Comitato Amministratori Indipendenti dal giugno 2015 e del Comitato Remunerazioni, di cui era anche presidente; il Dott. FedericoTessari era stato membro del Comitato Strategico ; l'Avv. Stefano Campoccia era stato Presidente del Comitato Controlli Interni e Rischi e membro del Comitato Esecutivo.
2. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’opposiz i one con la sentenza richiamata in epigrafe. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 3. Stefano Campoccia, Federico Tessari e Graziano Gianmichele Visentin, ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tremotivi.
4. La Banca d’Italia è rimasta intimata.
4. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”,per non aver la Corte di Appello valorizzato e tenuto conto che i Ricorrenti – e tutti i Consiglieri di Amministrazione –nell’esercizio del loro mandato si sono trovati ad interloquire con una struttura direttiva della Banca che solo ex post si è dimostrata inattendibile e mendace, al punto da porre gli stessi in condizione di agire unicamente sulla base di informazioni del tutto inattendibili peraltro non aliunderinvenibili.
5. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per non aver la stessa tenuto conto della sentenza n. 349/2020 emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018tra Banca d’Italia e il Consigliere Dott. Maurizio Benvenuto (cfr. Corte d’Appello di Roma, Sentenza n. 349 del 17.01.2020, All. 9). Si sostiene che tale sentenza risulta estremamente significativa poiché ha ad oggetto il medesimo provvedimento sanzionatorio (n. 1513040/2017) con cui sono stati sanzionati gli odierni Ricorrenti.
In tale pronuncia, infatti, la Corte d’Appello di Roma ha annullato la sanzione comminata al Consigliere d’Amministrazione Dott. Maurizio Benvenuto, sulla base di presupposti che sono tutti ricorrenti, indubitabilmente, anche nel caso di specie. Ric. 2022n. 27712sez. S2 - ud. 0 8 / 1 0/202 5 6. Con il terzo ed ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., i Ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. 2381 e 2392 c.c.
7. Il Collegioritiene, in relazione a l secondo motivo di ricorso , necessarioattendere l’esito del ricorso per cassazione recante R.G. n. 13101/2020 propostodalla Banca d’Italia avverso la sentenza n. 349/2020 (richiamata, per l’appunto, nella seconda censura formulata) emanata dalla medesima Corte d’appello di Roma, a conclusione della causa RG n. 2162/2018 tra la Banca d’Italia e il Consigliere Dott. Maurizio Benvenuto. La suddetta sentenza ha annullato la medesima delibera sanzionatoria n. 1513040 del 22 dicembre 2017 nei confronti di altro consigliere di amministrazione per fatti analoghi – o, comunque, connessi -a quelli contestati. La Banca d’Italia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e la sua trattazione si è tenuta all’udienza del 9 settembre 2025, sicché si profila opportuno rinviare la presente causa inattesa della pubblicazione della pronuncia sull’altro citato ricorso pendente. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo