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Ordinanza — n. 27968/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses seller's appeal on sale of used vehicle defects despite positive inspection certificate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27968/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the seller's appeal against a lower court ruling that dissolved a vehicle sales contract due to hidden structural defects. Although the vehicle had passed a mandatory inspection the day before sale, the court found the seller voluntarily concealed defects by repainting the chassis, which invalidated the 'sold as is' clause. The court held that a positive inspection certificate only proves technical conformity at the time of inspection and cannot override evidence of fraud or hidden vizi discovered after delivery.

Regesto Legislator

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Art. 2699 c.c.; Art. 2700 c.c.; Art. 1490 c.c.: A positive vehicle inspection certificate does not exempt a seller from warranty liability when defects were concealed through fraudulent means such as repainting, as the certificate only attests to technical conformity at the time of inspection.

Parole chiave

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sale of used vehicle hidden defects warranty inspection certificate validity fraudulent concealment visto e piaciuto clause structural damage seller liability contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 2699 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 1490 c.c.
- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1490 co.
Art. 384 co. 4 c.p.c.
Tale motivazione richiede di essere corretta ex art. 384 co. 4 c.p.c. Non è che l’esito positivo della revisione, in quanto prova legale, possa essere smentito da altre prove (libere) assunte.
Art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c., avendo trovato conferma la proposta di definizione anticipata.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 96 co. 3 c.p.c.
Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.
Art. 96 co. 4 c.p.c.
di € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26306/2022 R.G. proposto da BAR TRATTORIA ARCADIA SNC DI CARMINATI ALESSIO AMP, di- fesa dall’avvocato VIANI MARINO -ricorrente- contro MARTINA SERGIO LUIGI, difeso dall’avvocato POSELLA CATERINA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 570/2022 de- positata il 06/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Sergio Luigi Martina acquistava il 31 maggio 2016 dalla società Bar Trattoria Arcadia un autocarro usato, con la clausola ‘visto e piaciuto’.

Durante il viaggio di ritorno, egli si accorgeva di difetti di marcia e ne da va immediata comunicazione alla venditrice. Successive ispezioni rivela vano che il veicolo presentava nella sua struttura portante dei danni, che non erano visibili a causa di una riverniciatura. Il compratore conveniva la venditrice dinanzi al Tribunale di Brescia in risoluzione del contratto per inadempimento. Rigettata in primo grado, la domanda è stata accolta in appello con la sentenza in epigrafe. La Corte territoriale ha risolto il contratto di vendita e condannato la società venditrice a restituire il prezzo, oltre alle spese sostenute per il passaggio di proprietà e per il premio assicurativo, per un importo complessivo di € 12.882,76,oltre agli interessi legali.

Ricorre in cassazione la venditrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore con controricorso e memoria. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendosiche la Corte di appelloabbia errato nel disattendere l ’efficacia probatoria di atto pubblico del verbale di revisione del veicolo. Si assume che la Corte territoriale abbia illegittimamente conferito prevalenza alle testimonianze e alle altre prove rispetto alle risultanze di tale atto pubblico.

Il primo motivo è rigettato. Nel passo della sentenza censurato dal primo motivo, la Corte di appello sostiene l’irrilevanza della circostanza che il veicolo avesse superato la revisione il giorno prima della vendita, poiché l'esito positivo è smentito da tutte le altre prove assunte. Ad avviso di quella Corte, ciò conferma che il venditore ha effettuato il controllo per conferire al mezzo una parvenza di idoneità al suo utilizzo. Tale motivazione richiede di essere corretta ex art. 384 co. 4 c.p.c. Non è che l’esito positivo della revisione, in quanto prova legale, possa essere smentito da altre prove (libere) assunte.

Corretto è invece il ritenere che, se è vero che il certificatodi revisione fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto direttamente verificato sul veicolo (cfr. Cass. 3426/2024), è altrettanto vero che l’oggetto di tale prova è diverso dall’oggetto delle prove libere, all’esito delle quali la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento sulla sussistenza di vizi del veicolo. Il certificato di revisione attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge , ma non ha la virtù di accertare in modo assoluto il difetto di qualsivoglia vizio, che poi in effetti nel caso attuale risulta essere emerso dopo la consegna del veicolo e sono statoaccertato in giudizio.

Entro questi termini va ricondotta a pienaconformità alla legge e allalogica la motivazione adottata dalla Corte di appello. 2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1490 co. 2 c.c., assumendosiche la Corte di appello abbia erroneamente disapplicato la clausola ‘visto e piaciuto’, che esonera il venditore dalla garanzia per i vizi della cosa, salvo il caso di mala fede nell'occultamento degli stessi. Si sostiene che i vizi, se esistenti, erano riconoscibili e che non vi era prova della mala fede della venditrice. La censura colpisce la statuizione sulla non applicabilità della clausola ‘ visto e piaciuto ’ , fondata sulvolontario occultamento dei vizi da parte della venditrice, accertato sulla base di un’opera di riverniciatura della carrozzeria.

Il secondo motivo è rigettato. La clausola ‘visto e piaciuto’non esonera dalla garanzia per i vizi, ove questi siano stati taciuti in mala fede dal venditore e scoperti dopo l’uso della cosa. Tale è l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 19061/2024 e 21204/2016) che la Corte territoriale ha correttamente applicato nel caso di specie , all’esito di un apprezzamento di merito (relativo alla riverniciatura quale strumento di occultamento) chenon si espone a censure in sede di legittimità. Infatti, esso è plausibile e rispondente allo standard di prova del più probabile che non. 3. - La Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c., avendo trovato conferma la proposta di definizione anticipata. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 2.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari