Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27964/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27964/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27964/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24740/2024 R.G. proposto da TOSONI MASSIMO, difeso dall’avvocato LOMBARDI PAOLO -ricorrente- contro VISCONTI ROBERTO,difeso dall’avvocato RESTELLI ROBERTO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 1222/2024 de- positata il 26/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Roberto Visconti, titolare d 'impresa artigiana, appaltatrice, otteneva dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti di Massimo Tosoni, committente, per € 6.344,00di corrispettivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 33 d.lgs. n. 206/2005, art. 91 c.p, art. 28 c.p, art. 92 c.p; Ordinanza — n. 27964/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il committente proponeva opposizione al medesimo Tribunale, eccependone l’incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Monza, inderogabile ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005. A tal fine, faceva valere la sua qualità di consumatore residente a Monza. L'appaltatrice aderiva all'eccezione. Il Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e fissava un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, compensandole spese di lite tra le parti. La statuizione sulle spese è stata censurata in appello dal committente.

Parole chiave

Generato dall'IA
compenso per prestazioni restituzione e risarcimento compensazione della differenza importi compensativi monetari risarcimento per errore giudiziario contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
Il committente proponeva opposizione al medesimo Tribunale, eccependone l’incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Monza, inderogabile ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005.
art. 91 c.p
Di conseguenza, la controparte doveva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
art. 28 c.p
2 c.p.c., che esclude testualmente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c., tra i quali rientra il foro del consumatore(cfr., tra le altre, Cass.
art. 92 c.p
Non si rinviene, in definitiva, alcuna delle ipotesi che, a mente dell’art. 92 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24740/2024 R.G. proposto da TOSONI MASSIMO, difeso dall’avvocato LOMBARDI PAOLO -ricorrente- contro VISCONTI ROBERTO,difeso dall’avvocato RESTELLI ROBERTO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO MILANO n. 1222/2024 de- positata il 26/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Roberto Visconti, titolare d 'impresa artigiana, appaltatrice, otteneva dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti di Massimo Tosoni, committente, per € 6.344,00di corrispettivo.

Il committente proponeva opposizione al medesimo Tribunale, eccependone l’incompetenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Monza, inderogabile ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005. A tal fine, faceva valere la sua qualità di consumatore residente a Monza. L'appaltatrice aderiva all'eccezione. Il Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e fissava un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, compensandole spese di lite tra le parti. La statuizione sulle spese è stata censurata in appello dal committente.

L’appaltatoreha aderito alla censura. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello ha accolto il gravame, annullato la statuizione sulle spese da parte del Tribunale, rinviandone la liquidazione al definitivo, ma ha compensato le spese del secondo grado, in ragione dell'accordo delle parti circa la riforma della sentenza. Ricorre in cassazione il committente con un motivo. Resiste l'appaltatorecon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 91 e 92 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel compensare le spese del secondo grado, poiché ciò non può trovare giustificazione nell'accordo delle parti circa la riforma della sentenza. Egli espone di essere stato costrett o a promuovere l'appello per rimediare all'illegittima statuizione sulle spese del giudice di primo grado e che l'intera vicenda processuale è originata dall'errore iniziale della controparte nell'individuare il foro competente. Si argomenta, inoltre, che l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza inderogabile è giuridicamente irrilevante ai fini della regolamentazione delle spese, non potendosi applicare l'art. 38 co. 2 c.p.c.

Di conseguenza, la controparte doveva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il ricorso è accolto. In presenza di un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), la parte che ha adito il giudice incompetente è l'unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è soccombente su tale punto, a nulla rilevando la sua successiva adesione all'eccezione, stante l'inapplicabilità dell'art. 38 co. 2 c.p.c., che esclude testualmente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall'art. 28 c.p.c., tra i quali rientra il foro del consumatore(cfr., tra le altre, Cass. 17187/2019 ) .

Non si rinviene, in definitiva, alcuna delle ipotesi che, a mente dell’art. 92 c.p.c. (siccome integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018), consente al giudice di disporre la compensazione al di fuori della sococmbenza reciproca. 2. - La Corte accogli e il ricorso, cassa la se n tenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Milano, in di- versa composizione, anche per la liquid