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Ordinanza — n. 27822/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative fine, ruling evidence production deadlines are not peremptory under old law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27822/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Agency's appeal, quashing the Second Instance Court's decision that rejected the administrative fine. The Agency argued that the First Instance Court erred by applying a 2018 precedent regarding peremptory evidence deadlines to a case governed by the 1981 law, which lacked such strict time limits. Consequently, the court held that the authority's late production of documents did not invalidate the proceedings, reversing the lower court's judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 23 legge 689/1981; Art. 416 cod. proc. civ.: The principle that evidence production deadlines are peremptory under Art. 416 of the Civil Procedure Code does not apply to administrative sanction proceedings governed by Art. 23 of Law 689/1981, which lacks explicit peremptory provisions.

Parole chiave

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administrative sanction appeal evidence production deadline peremptory term burden of proof procedural nullity Law 689/1981 remand to appellate court mancanze gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Nella fattispecie il ricorso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è stato depositat o il 29 - 10 - 2007 e , perciò , il relativo giudizio era regolato dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente in forza delle modifiche apportate dald.lgs.
Art. 416 cod. proc. civ.
volta a dimostrare la qualità di esercente il circolo Endas in capo a Michele Granato; affermava che la produzione della documentazione eseguita dall’Amministrazione nelcorso del giudizio di primo gradoera tardiva ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
689, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente in forza delle modifiche apportate dald.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , e dal d.lgs.
d.lgs. 1 settembre 2011
art. 416 cod. proc. civ
volta a dimostrare la qualità di esercente il circolo Endas in capo a Michele Granato; affermava che la produzione della documentazione eseguita dall’Amministrazione nelcorso del giudizio di primo gradoera tardiva ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.
art. 23 legge 689/1981
Invece, poiché l’art. 23 legge 689/1981 – temporalmente applicabile nella fattispecie -non conteneva alcun richiamo all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 20 - 12 - 2016, n. 26362
Cass. Sez. 1, 5-7-2006, n. 15324
26362); quindi, la produzione di qualsiasi document o da parte dell’Autorità opposta poteva intervenire anche in corso d i causa , non avendo il relativo termine natura perentoria (Cass. Sez. 1, 5-7-2006, n. 15324; Cass.
Cass. Sez. 1, 11-11-2004, n. 21491
15324; Cass. Sez. 1, 11-11-2004, n. 21491; Cass.
Cass. Sez. 1, 27 - 9 - 2002, n. 14016
Cass. Sez. 1, 17 - 1 - 1998, n. 373
Cass. Sez. 2, 18 - 4 - 2018, n. 9545
Cass. Sez. 3, 13 - 6 - 2019, n. 15887
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Testo completo

. 13772/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, c.f. 97210890584, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; ricorrente contro GRANATO MICHELE,c.f. GRNMHL54E10B959M, rappresentat o e difes o dall’avv.Maria Teresa Scarano; controricorrente avverso la sentenza n. 1650/2019 della Corte d’ a ppello di Salerno , pubblicatail 28 - 11 - 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 8-10-2025dal consigliere Linalisa Cavallino ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha chiesto che il ricorso venga accolto e sia disposto il rinvio alla Corte d’appello di Salerno,in diversa composizione.

OGGETTO: opposizione a ordinanza- ingiunzione RG.13772/2020 C.C.8-10-2025 FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso depositato il 29-10- 2007 avanti il Tribunale di Sala Consilina-sezione distaccata di Sapri, Michele Granato propo neva opposizione all’ordinanza-ingiunzione n.11539 del 25 - 9 - 2007 , con la quale il direttore dell’ufficio regionale della Campania, sezione di Salerno, amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di presidente del circolo Endas, sito a Caselle in Pittari, la sanzione amministrativa di Euro 16.000,00 per la violazione dell’art. 110 co.9, lett. c) , TULPS, a seguito del rinvenimento presso il locale del circolo di sedici apparecchi di intrattenimento privi dei requisiti prescritti dalla legge.

L’opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della mancanza di prova della sua qualità di presidente ed esercente il circolo Endas. Con sentenza n. 55/2011 l’adito Tribunale acco glieva l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione. Decidendo sul gravame formulato dai Monopoli di Stato, ufficio regionale della Campania, la Corte di appello di Salerno lo rigettava integralmente,con la sentenza n. 1650/2019. Con quest’ultima si riteneva che il giudice di primo grado aveva correttamente accolto l’opposizione , in ragione del mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione dell’onere della prova in ordine alla legittimazione passiva in capo a Michele Granato; ciò in quanto, a fronte della richiesta di declaratoria di carenza di legittimazione passiva formulata nel ricorso, i Monopoli di Stato nulla avevano allegato nell’atto di costituzione e non avevano assolto all’onere probatorio con produzione documentale tempestiva ex art.416 cod. proc. civ. volta a dimostrare la qualità di esercente il circolo Endas in capo a Michele Granato; affermava che la produzione della documentazione eseguita dall’Amministrazione nelcorso del giudizio di primo gradoera tardiva ai sensi dell’art. 416 cod. proc. civ.

2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazioneavverso la citata sentenza di appello sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito Michele Granato con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni; anche il controricorrenteha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del giorno 8-10-2025la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo proposto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L. n. 689/81 ratione temporis vigente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’Amministrazione non avesse dato tempestiva prova della legittimazione di Michele Granato, qualificando come tardiva la produzione documentale eseguita in udienza; sostiene che il termine di cui all’art. 23, co. 2 , della legge n. 689/1981 – “ratio n e temporis” applicabile nella controversia in questione - per il deposito dei documenti relativi alla prova dell’illecito fosse meramente ordinatorio e,quindi, assume che l’Amministrazione ben poteva depositare in corso di causa ulteriore documentazione volta a comprovare la legittimazione di Michele Granato,quale Presidente del circolo Endas. 2.Il ricorso è fondato.

Nella fattispecie il ricorso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è stato depositat o il 29 - 10 - 2007 e , perciò , il relativo giudizio era regolato dall’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale, nella formulazione ratione temporis vigente in forza delle modifiche apportate dald.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , e dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40,al secondo comma disponeva che il giudice , con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, ordinasse all’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, prevedendo, altresì, che nel corso del giudizio il giudice poteva disporre anche d’ufficio i mezzi di prova che riteneva necessari.

In proposito, è stato enunciato il principio secondo il quale il modello prefigurato dal legislatore non conteneva particolari sanzioni processuali (salvo quella di cui al comma 5 dell’art. 23 della convalida dell’ordinanza-ingiunzione nel caso ivi previsto) per omissioni o ritardi di attività delle parti, sicché l’inosservanza, da parte dell’autorità che avevaemesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all’infrazione non implicava, in difetto di espressa previsione di perentorietà, alcuna decadenza, né rendeva la relativa esibizione nulla (Cass.

Sez. 2, 20 - 12 - 2016 , n. 26362); quindi, la produzione di qualsiasi document o da parte dell’Autorità opposta poteva intervenire anche in corso d i causa , non avendo il relativo termine natura perentoria (Cass. Sez. 1, 5-7-2006, n. 15324; Cass. Sez. 1, 11-11-2004, n. 21491; Cass. Sez. 1, 27 - 9 - 2002 , n. 14016 ; Cass. Sez. 1,17 - 1 - 1998 , n. 373). Invece, la sentenza impugnata ha applicato erroneamente alla fattispecieil principio enunciato da Cass. Sez. 2 , 18 - 4 - 2018 n. 9545 , perché questa pronuncia -così come Cass. Sez. 3 , 13 - 6 - 2019 n. 15887 nello stesso senso- ha ritenuto perentorio il termine per il deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti ulteriori rispetto alla copia del rapporto e agli atti relativi all’accertamento in forza della previsione dell’art. 416 cod. proc. civ., da applica re , però, a i procediment i di opposizione a sanzione amministrativa disciplinati dal d.lgs. 1 ° settembre 2011 in virtù del combinato disposto dei relativi artt. 6 , co. 8,e 2 , co. 1 .

Invece, poiché l’art. 23 legge 689/1981 – temporalmente applicabile nella fattispecie -non conteneva alcun richiamo all’art. 416 cod. proc. civ., l’applicazione di quest’ultimo non avrebbe potuto essere estesaal procedimento regolato dallo stesso art. 23 per la proposizione dei mezzi di prova e per la produzione (anche) di (ulteriori)documenti. A tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale, oltre a fare applicazione del suddetto principio, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del