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Ordinanza — n. 27814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds under Art. 360 n. 5 c.p.c. and temporal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the condominium owner's appeal against the lower court's dismissal of his claim for an administrator's fee. The appellant argued that the assembly's post-activity approval lacked validity, but the court found the appeal inadmissible because it failed to specify the distinct factual grounds required by law. Consequently, the decision was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: A cassation appeal based on Art. 360 n. 5 is inadmissible if it merely reiterates general arguments without identifying specific, decisive facts differing between the first-instance and appellate decisions.

Parole chiave

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condominium assembly administrative fee cassation inadmissibility Art. 360 n. 5 c.p.c. double conformity specific factual grounds post-activity approval ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
2.Con il primo motivo, intitolato “art. 360 n.
Art. 348-ter c.p.c.
civ., è inammissibile , in primo luogo , ai sensi dell’art. 348 - ter , co.5 , cod.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
5 lettera A del regolamento condominiale; art. 1362 e segg., 1130, 1720 c.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che l’art.
art. 1137 cod. civ
art. 1135 cod. civ
art. 360 cod. proc. civ
In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 28-2-2023, n. 5947
Cass. Sez. 1, 22-12-2016, n. 26774
Sez. U. n. 8053 del 7-4-2014
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso n. 12569/2019R.G. proposto da: MASSARI ALBA, c.f. MSSLBA44R69E675Q, rappresentata e difesa dall’avv.Gian Luigi Rocchi ; ricorrente contro CONDOMINIO CENTRO AFFARI, c.f. 81011380409, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentat o e difes o dall’avv. Marco Mellina Gottardo; controricorrente avverso la sentenza n.731/2019 della Corte d’ a ppello di Bologna , pubblicatail 6 /03/ 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 8-10-2025dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Alba Massari, condomina assente all’assemblea, ha impugnato ex art. 1137 cod. civ. avanti il Tribunale di Forlì-sezione distaccata di Cesena la delibera dell’assemblea del Condominio Centro A ffari adottata in data 19 - 4 - 2007 , avente a d oggetto il riconoscimento a favore dell’amministratrice Michela Sgolacchia del compenso OGGETTO: impugnazione di delibera dell’assemblea di Condominio RG.12569/2019 C.C.8-10-2025 straordinario di Euro 3.300,00, quantificato con riferimento alla tariffa professionale dei dottori commercialisti e giustificato in relazione all’attività svolta a favore dello stesso Condominio, per presenza a d udienze inTribunale e per lo studio delle pratiche insieme all’avvocato, in relazione a decreti ingiuntivi proposti nei confronti del Condominio.

Si è costituito il Condominio Centro Affari di Savignano sul Rubiconecontestando la domanda, che - con sentenza n. 206/2013 , depositata il 27-5-2013 -il Tribunale adito rigettava . Avverso la sentenza Alba Massari proponeva appello, che - con sentenza n. 731/2019, depositata il 6 - 3 - 2019 - la Corte d’appello di Bologna respingeva. La sentenza considerava che il punto 4 ) all’ordine del giorno dell’assemblea 19-4-2007 aveva ad oggetto il riconoscimento di un compenso straordinario a favore dell’amministratore, per la somma complessiva di Euro 3.300,00 per l’attività svolta a favore del Condominio in alcuni giudizi, non di mera rappresentanza ma di ausilio all’avvocato nominato per la difesa del Condominio.

Ha dato atto che l’assemblea era stata regolarmente convocata e aveva deliberato, all’unanimità e senza astenuti (661,68 millesimi), di approvare tale punto all’ordine del giorno; dichiara va, pertanto, che l’assemblea poteva validamente riconoscere il compenso aggiuntivo, per il disbrigo di incombenti ulteriori rispetto a quelli ordinari,ciò rientrando nelle sue competenze ex art. 1135 cod. civ.

2. Alba Massari ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di due motivi. Il Condominio Centro Affari ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e, rifissata l’udienza a seguito di accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’astensione formulata dal presidente del collegio, il ricorrente ha deposito ulteriore memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del giorno 8-10-2025la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente , a fronte del le affermazioni svolte nella memoria illustrativadepositata d a lla ricorrente il 25 - 9 - 2025 , laddove si evocano genericamente denunce proposte dall’avv. Rocchi nei confronti di “giudici della s econda s ezione ” al fine d i invit arli all’astensione,si dà atto che per i componenti del Collegio decidente non ricorre alcuna ragione di astensione. 2.Con il primo motivo, intitolato “art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 5 lettera A del regolamento condominiale; art. 1362 e segg., 1130, 1720 c.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che l’art. 5 del regolamento condominiale non prevede alcun compenso straordinario per l’amministratore, né abbia considerato che l’amministratore non aveva dato prova di riconoscimenti di compensi in tal senso, precedenti alla sua presenza in Tri bunale in rappresentanza del Condominio, anche in ipotesi ammesso, ma non provato, che tale presenza vi fosse stata e giustificasse ulteriori compensi.

Deduce che la sentenza non abbia neppure considerato la violazione degli artt. 1130 e 1720 cod. civ., in ordine all’obbligo di rendiconto per il mandatario, con onere di indicare le anticipazioni delle quali chiede il rimborso; evidenzia che la delibera è stata successiva all’attività per la quale si è chiesto il rimborso e, quindi , sostiene che erroneamente la Corte territoriale l’abbiaconsiderata valida, tanto più in assenza di prova sia della necessità che dell’entità dell’attività svolta. 2.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui mette in dubbio la prova sullo svolgimento dell’attività da parte dell’amministratrice, perché la questione avrebbe potuto essere posta nel giudizio di legittimità solo formulandomotivo ex art. 360 , co. 1 , n. 5 , cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti, tuttavia non proposto con riguardo all’aspetto in questione.

Il motivo è inammissibile anche laddove deduce la violazione dell’art. 5 del regolamento condominiale, perché la sentenza impugnata ha presupposto il dato che il regolamento non prevedesse il riconoscimento di compensi aggiuntivi all’amministratore , ma ha ritenuto la legittimità della delibera condominiale che aveva approvato il riconoscimento all’amministratore di compenso riferito ad attività ulteriore rispetto a quella sua propria. Per il resto, il motivo è infondato, in quanto la delibera è anteriore all’entrata in vigore dellalegge 11 dicembre 2012 n. 220 e , quindi , è stata assunta allorché era certamente legittima la delibera che determinava il compenso spettante all’amministratore di condominio, essendo l’assemblea l’organo generalmente competente alla previsione e alla ratifica delle spese condominiali (cfr.

Cass. Sez. 2,29- 5 - 2025 , n. 14424, in motivazione punto 2.2;Cass. Sez. 2, 21-6-2023, n. 17713 ); è l’art. 1129,co. 14, co d. civ. nella formulazione introdotta dalla legge 220/2012 ad avere previsto che il compenso dell’amministratore debba essere specificato analiticamente, a pena di nullità della nomina, all'atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo. Non rileva neppure il dato che l’approvazione del compenso ulteriore all’amministratore da parte dell’assemblea fosse stat a successiv a allo svolgimento dell’attività alla quale si riferiva il compensostesso, perché il controllo dell’assemblea era necessari o a ffinché il credito dell’amministratore diventasseliquido ed esigibile e , quindi , il controllo dell’assemblea si sarebbe dovuto considerare p reventivo rispetto all’insorgenza del diritto alpagamento dell’amministratore ( cfr.

Cass. sez. 2,27-6-2011, n. 14197 ; C ass. Sez. 2 , 20 - 8 - 2014 , n. 18084 ) . 3.Con il secondo motivo, intitolato “ art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, la ricorrente sostiene che la pattuizione di compenso aggiuntivo all’amministratore debba essere deliberata prima dello svolgimento dell’attività e che perciò la motivazione della sentenza sia contraddittoria laddove ha ritenuto che la pattuizione potesse essere successiva . Dichiara che non possa parlarsi di pattuizione, in quanto l’assemblea doveva essere preventivamente posta in cond izione di valutare se l’attività rientrasse o meno nei compiti dell’amministratore, la sua necessità od opportunità; rileva perciò che il riconoscimento postumo di alcuni condomini non possa obbligare l’intera compagine né qualificarsi come ratifica, ma possa al più configurarsi come riconoscimento spontaneo di quei condomini. 3.1.Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile , in primo luogo , ai sensi dell’art. 348 - ter , co.5 , cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’instaurazionedel giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme".

In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3,28- 2- 2023, n. 5947;Cass. Sez. 1, 22 - 12 - 2016 , n. 26774, per tutte). Per di più, il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile anche perché non individua il fatto o i fatti specifici oggetto di discussione tra le parti e che abbiano avuto carattere decisivo, nei termini richiesti dalla sentenza delleSez.

U. n. 8053 del 7-4-2014, ma ripropone le deduzioni in ordine alla necessità di accordo preventivo rispetto allo svolgimento dell’attività, che sono prive di fondamento per le ragioni già esposte al precedente punto 2.1. 4.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del presente giudizio, liquidatein e uro 200,00 per esborsi e in e uro 1.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e c.p.a. come per leg g e. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente , di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis d