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Ordinanza — n. 27799/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; judgment extinguished without costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27799/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Francesco Favotto, had previously sought to reduce an administrative sanction imposed by CONSOB, but subsequently submitted a written renunciation of the appeal. The opposing party, CONSOB, accepted this withdrawal, leading the Court to terminate the proceedings without ruling on the merits or assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings administrative sanctions CONSOB liability cassation procedure rinuncia al diritto conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 cod.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILENA FALASCHI Presidente GIUSEPPE GRASSO Cons. Rel. CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere REMO CAPONI Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA Consigliere Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE Ad. 14/05/2025 R.G.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17456/2019 R.G. proposto da: FAVOTTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato VALERIO PESCATORE, che lo rappresenta e difende con l’avvocato STEFANO DELLE MONACHE giusta procura in atti;

– ricorrente – contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso lo studio degli avvocati PAOLO PALMISANO ed ANNUNZIATA PALOMBELLA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15.01.2019. Sentita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. Giuseppe GRASSO. Numero registro generale 17456/2019 Numero sezionale 1425/2025 Numero di raccolta generale 27799/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Osserva 1.

Favotto Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 75/2019, che ha parzialmente accolto l’opposizione dal medesimo presentata avverso la delibera Consob n. 20033 del 14 giugno 2017, riducendo la sanzione amministrativa comminata nei suoi confronti. La Consob ha resistito con controricorso.

2. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 14.02.2025. La controricorrente ha depositato atto di adesione alla rinuncia al ricorso datata 18.02.2025.

3. L'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente - soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta rinuncia. Numero registro generale 17456/2019 Numero sezionale 1425/2025 Numero di raccolta generale 27799/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Seconda civile, in data 14 maggio 2025. Il Presidente Milena Falaschi Numero registro generale 17456/2019 Numero sezionale 1425/2025 Numero di raccolta generale 27799/2025 Data pubblicazione 17/10/2025