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Ordinanza — n. 27794/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal in traffic fine case, permitting new evidence under labor procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27794/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against a lower court's rejection of new evidence in a traffic violation case. The municipality argued the trial court incorrectly applied ordinary procedure rules instead of labor procedure rules, which permit judges to admit new evidence ex officio. The court agreed, ruling that the traffic dispute falls under labor procedure, thereby validating the admission of the rental contract for the speed camera.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.lgs. 150/2011; Art. 437 c.p.c.: In disputes subject to labor procedure, judges may admit new evidence ex officio if indispensable for the decision, regardless of procedural delays.

Parole chiave

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labor procedure rules admission of new evidence traffic violation dispute ex officio power appellate procedure abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione alla circolazione vendita girovaga

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.lgs. 150/2011
La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn.
Art. 345 c.p.c.
Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art.
Art. 437 c.p.c.
345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.).
art. 345 c.p
Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art.
art. 437 c.p
345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.).
art. 7 d.lgs. 150/2011
La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 10790/2017
Cass. n. 7364/2022
Cass. n. 14304/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28062/2022 R.G. proposto da COMUNE DI POMARICO, difeso dall'avvocato SANTOCHIRICO VIN- CENZO -ricorrente- contro PROGETTO MODA SRL -intimato- avverso SENTENZA diTRIBUNALE MATERA n. 280/2022 depositata il 14/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La società Pronto Modaproponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal Comune di Pomarico.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 61 l. 120/2010 («agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni aldecreto legislativo n. 285 del 1992soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso […]») Il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso. L’appellata eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale.

Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe,ha rigettato l'appello. Ricorre in cassazione il Comune con un motivo. LaProgetto Moda è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.). Si evidenzia che l'art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Il motivo di ricorso è accolto. La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l'ammissione di nuove prove in appello è l'art. 437 co. 2 c.p.c., non l'art. 345 c.p.c. A differenza della norma sul rito ordinario, l'art. 437 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d'ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass.

SU 10790/2017). Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo). 2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquid