Cassation court allows appeal in traffic fine case by admitting new evidence under labor procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Municipality's appeal against the Tribunal of Matera's dismissal of new evidence in a traffic violation case. The Municipality argued that the lower court incorrectly applied ordinary procedure rules instead of labor procedure rules, which permit judges to admit new evidence ex officio. The court agreed, ruling that the dispute falls under labor procedure, thereby validating the admission of the rental contract for the electronic device.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.lgs. 150/2011; Art. 437 c.p.c.: When a traffic fine opposition falls under labor procedure, the judge may admit new evidence ex officio even if not requested by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28616/2022 R.G. proposto da COMUNE DI POMARICO, difeso dall'avvocato SANTOCHIRICO VIN- CENZO -ricorrente- contro BITETTI ROSA -intimata- avverso SENTENZA diTRIBUNALE MATERA n. 341/2022 depositata il 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Rosa Bitettiha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal Comune di Pomarico.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso.Il Tribunale di Matera ha confermato la decisione , con motivazione che si fonda sulla mancata prova, da parte del Comune, del titolo di acquisto o detenzione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione dell’infrazione. Ricorre in cassazione il Comunecon un motivo. È rimasta intimata Rosa Bitetti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione in appello del contratto di noleggio dell'autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.).
Si evidenzia che l'art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Ilricorso è accolto. La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l'ammissione di nuove prove in appello è l'art. 437 co. 2 c.p.c., non l'art. 345 c.p.c. A differenza della norma sul rito ordinario, l'art. 437 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d'ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass.
SU 10790/2017). Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo). 2. – La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle