Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request ruling within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, TROTTA CARMELA, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, CIRILLO ALFONSO, maintained the position that the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on the proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8491/2025 R.G. proposto da: TROTTA CARMELA, elettivamente domiciliata in Battipaglia Via Paolo Baratta,110, presso il proprio studio -ricorrente- contro CIRILLO ALFONSO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA CACCIATORI DELL'IRNO, 12, presso lo studio dell’avvocato GRANESE MARCO (GRNMRC64A03H434Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.898/2024 depositata il 23/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8491/2025 Numero sezionale 1002/2025 Numero di raccolta generale 27718/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8491/2025 Numero sezionale 1002/2025 Numero di raccolta generale 27718/2025 Data pubblicazione 17/10/2025