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Decreto — n. 27714/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27714/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Lauretti Dario, did not act after the court proposed a settlement, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal procedural time limit proposed settlement extinction proceedings litigation costs allocation condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8584/2025 R.G. proposto da: LAURETTI DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato MASTROBATTISTA GIULIO (MSTGLI65D28D708Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ANTONGIOVANNI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato CARROCCIA ALFREDO (CRRLRD57M22E527D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CIPOLLA CLARA, DI GIROLAMO PIERINA, DI GIROLAMO VALENTINA, DI GIROLAMO BENEDETTO, CIPOLLA ENRICO, CIPOLLA MASSIMO, DI GIROLAMO PIETRO, elettivamente domiciliati in TERRACINA P.ZZA REPUBBLICA, 25, presso lo studio dell’avvocato POPOLLA MARCO (PPLMRC78M18E472C) che li Numero registro generale 8584/2025 Numero sezionale 1001/2025 Numero di raccolta generale 27714/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS ALESSANDRO (DNGLSN79L31L120O) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6291/2024 depositata il 08/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente (Di Girolamo Valentina, Cipolla Enrico, Cipolla Massimo, Cipolla Clara, Di Girolamo Pierina, Di Girolamo Benedetto, Di Girolamo Pietro, da una parte, e Antongiovanni Pietro, dall’altra), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di Di Girolamo Valentina, Cipolla Enrico, Cipolla Massimo, Cipolla Clara, Di Girolamo Pierina, Di Girolamo Benedetto, Di Girolamo Pietro.

Numero registro generale 8584/2025 Numero sezionale 1001/2025 Numero di raccolta generale 27714/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Così deciso in Roma, il 14/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 8584/2025 Numero sezionale 1001/2025 Numero di raccolta generale 27714/2025 Data pubblicazione 17/10/2025