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Ordinanza — n. 27708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on professional fees, correcting a clerical error regarding the opposing party's name and attorney fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Tuccillo's appeal against the Second Instance Court's decision regarding professional fees for accounting services. The lower court found that Tuccillo, a silent partner, could not claim fees because the company's statutes required joint management by two administrators, and evidence showed another professional handled the accounts. The court rejected Tuccillo's arguments that the statutory changes were not opposable to him or that he performed the duties. The decision was subsequently corrected to fix a clerical error identifying the wrong company name and omitting the award of fees to the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 115, 342 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The court dismisses an appeal where the appellant fails to prove the opposability of statutory changes to their status and the actual performance of professional duties, while correcting clerical errors regarding party names and attorney fees.

Parole chiave

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professional fees accounting silent partner liability statutory opposability clerical error correction attorney fees award joint management statutes Cassation procedure gestione contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002
8604/2017; Cass. 1377/2016).
Art. 380-bis.1 c.p.c.
artt. 2697 c.c
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 116 c.p
art. 91 c.p
7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15.1.2026 n. 835
Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353
Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass.
Cass. sez. un. 7.7.2010 n. 16037
Cass. sez. un. n. 29432/2024
(Cass. sez. un. n. 29432/2024);
sez. un. n. 29432/2024
Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 29432/2024);
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10133/2019 R.G. proposto da TUCCILLO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, con domiciliodigitale in atti. -RICORRENTE- contro TETRA 2000 SAS DI SESSA LUISA C, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Bruno, con domiciliodigitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 452/2019depositata il 30/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1.

Con sentenza 452/2019/2017, la Corte di appello di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Antonio Tuccillo per il pagamento dei compensi professionali , ponendo a carico di quest’ultimole spese legali. Il ricorrente aveva sostenuto di aver ricevuto l 'incarico di tenuta della contabilità della società nel 2002 da Bonaventura De Vivo , amministratore della Tetra 2000 SAS, e di aver proceduto a tutti gli adempimenti fiscali e contabili conseguenti. Il Tribunale, pur rilevando che con modifica statutaria adottata nel 2000 era entrata a far parte della società Luisa Sessa, nella qualità di socio accomandataria, disponendo che tutte le attività di gestione, sia ordinaria che straordinaria, dovevano essere esercitate congiuntamente dagli accomandatari e che, inoltre, il contratto professionale era stato stipulato da l solo Bonaventura De Vivo, per cui aveva escluso che detta modifica fosse opponibile al Tuccillo, che non ne era a conoscenza , ed aveva liquidato la minor somma di euro 9.264,85, per le prestazioni effettivamente svolte.

Su appello della società, la Corte di Napoli ha respinto la domanda del Tuccillo, osservando che in data 6 settembre 2000 erano stati trascritti sia l’atto costitutivo della società, che attribuiva la qualità di unico amministratore al solo Bonaventura De Vivo, sia la successiva modifica che aveva disposto l'ingresso di nuovi soci, tra cui l’accomandataria Luisa Sessa, e il conferimento della gestione congiuntaai due accomandatari, affermando che il Tuccillo ne era a conoscenza, essendo stato nominato consulente di parte di Bonaventura De Vivo in una causa in cui la Sessa aveva invocato la clausola statutaria che le riconosceva il potere di amministrazione congiunta.

Ha ritenuto che non vi fosse prova dello svolgimento delle attività professionali, poiché le prove orali e documentali dimostravano che le attività di tenuta della contabilità e gli adempimenti successivi erano stati svolteda altro professionista. Per la cassazione della sentenza Antonio T uccillo ha proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito con controricorso la Tetra 2000s.a.s.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art t. 115 e 342 c.p.c. Lamentail ricorrente che la sentenza di primo grado era p a ssata in giudicatopoiché non impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto indimostrata l’iscrizione nel registro delle imprese, sin dal 6.9.2000, della clausola che prevedeva l’esercizio congiunto dei poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ai due accomandatari. Il motivo è infondato. L'appello verteva proprio sull’opponibilità, nei confronti del Tuccillo, della modifica statutaria che assegnava ad entrambi gli accomandatari il potere di gestione congiunta della società, profilo che la Treta 2000 aveva specificamente censurato , ritenendo sufficiente la prova della conoscenza del contenuto della nuova clausola statutaria da parte del professionista a prescindere dall'iscrizione, non essendo preclusa da un preteso giudicato interno la verifica della data di iscrizione della modifica per stabilire se fosse efficace verso i terzi contraenti.

Il giudicato può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. 20951/2022; Cass. 40276/2021; Cass.8645/2020; Cass. 21556/2017). La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.

Sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi consente –e impone - di riesaminare l'intera statuizione (Cass. 12202/2017; Cass.24738/2018) ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 9202/2018; Cass. 8604/2017; Cass. 1377/2016).

2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2298, 2384 c.c.Afferma il ricorrente che la clausola statutaria che conferiva la gestione congiunta non poteva comportare un totale svuotamento dei poteri di rappresentanza in capo ai singoli accomandatari , autorizzati a contrarre i rapporti professionali funzionali alla corretta gestione dell’impresa, lamentando inoltre che la Corte di appello, nel ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della clausola per aver assistito il de Vivo in una controversia riguardante proprio la nuova previsione statutaria, non abbia verificato in quale momento il Tuccillo aveva assunto il ruolo di consulentedi parte. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. Nel ritenere che l'incarico di consulenza fosse stato svolto da altro professionista la Corte d'appello avrebbe violato il principio dell'onere della prova, avendo valutato esclusivamente le dichiarazioni di taluni testi, trascurando le restanti deposizioni favorevoli alle tesi del professionista.

3. Va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, i n ossequio al principio della ragione più liquida , in risposta alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass., S.U., 20932/2011 ; Cass. , S . U ., 24883 /2008 ; Cass., S . U ., 29523/2008), il cui rigetto rende superfluo l’esame del secondo motivo, posto che la sentenza si fonda su di una duplice argomentazione, ciascuna sufficiente a sostenerla. Invero, il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi"in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationesdecidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".L'inammissibilità o l’infondatezza del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, essendo consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura respinta (Cass. 11493/2018;

Cass. 15399/2018; Cass. 5102/2024). 3.1. Il ricorrente insiste nel sostenere di aver personalmente svolto le prestazioni di contabilità, assunto che la sentenza ha respinto, giudicando credibili le deposizioni del teste indicato dalla società, confermate anche dall a docum e ntazione acquisita , sostenendo che il ricorrente si era limitato a produrre la parcella senza specificare e provare le singole attività, con apprezzamento di merito cui il ricorso intende contrapporre una diversa valutazione della prova ed un giudizio di sufficienza delle testimonianze contrarie, deduzioni precluse in cassazione , non potendosi contestare che il giudice, nel valutare le prove, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. (Cass.,S.U., 20867/2020).

Il ricorso è respinto,con addebito delle spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 11.2.2025. IL PRESIDENTE MILENA FALASCHI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILECompostada: Linalisa Cavallino Presidente VincenzoPicaro Consigliere rel.

CristinaAmato Consigliere ArturoPizzella Consigliere Raffaella Maria Gigantesco Consigliere Oggetto: Correzione errore materiale C.C. 05/02/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 21425/2025 R.G. , promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 28.10.2025, per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile depositata il 16.10.2025 nel procedimento R.G. 10133/2019 tra le parti Tuccillo Antonio , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano , -ricorrente in R.G. 10133/2019 - contro Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., rappresentata e difesadall'avvocato Gaetano Bruno, -controricorrentein R.G. 10133/2019- Udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro nella camera di consiglio del 5-2-2026.

RILEVATO CHE: Con ordinanza n. 27708/2025, pubblicata in data 16.10.2025, la Cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n.10133/2019 R.G., ha rigettato il ricorso proposto da Antonio Tuccillo, ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; a seguito di istanza presentata il 5.11.2025 dal difensore costituito della controricorrente Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., avvocato Gaetano Bruno, è stata disposta d'ufficio l'apertura del presente procedimento per lacorrezione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., l'adunanza camerale del 5.2.2026;

CONSIDERATO CHE: Dall'esame del controricorso del procedimento n. 10133/2019 RG risulta che a resistere al ricorso di Antonio Tuccillo è stata Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C., e non Tetra 2000 SAS di Sessa Luisa C., come riportato nell'intestazione dell'ordinanza, o Tetra 2000 SAS, come riportato nella prima riga di pagina 2 della stessa, sempre per mera svista; inoltre,nelle conclusioni del controricorso suddetto, Treta 2000 SRL aveva chiesto la condanna di Antonio Tuccillo al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al difensore antistatario, avvocato Gaetano Bruno, mentre nell'ordinanza, nel dispositivo, è stata omessa la relativa pronuncia; per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il rimedio utilizzabile per ovviare alla mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è quello della correzione degli errori materiali, da eseguire anche d’ufficio da parte della Cassazione(Cass. 15.1.2026 n. 835;

Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 29432/2024);

P.Q.M.

La Corte dispone lacorrezione degli errori materiali dell'ordinanza n.27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile , depositata in data 16.10.2025, nel senso che: - nell'intestazione, a pagina 1, dove è scritto “Tetra 2000 SAS di Sessa Luisa C.”, e nella prima riga di pagina 2, dove è scritto “Tetra 2000 SAS”, debba leggersi e intendersi “Treta 2000 SRL, già Treta 2000 SAS di Sessa Luisa C.”; -nel dispositivo, alle pagine 5 - 6, dopo le parole “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, debba aggiungersi e leggersi“con attribuzione al procuratore antistatario avv. Gaetano Bruno”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex articoli 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp.