Cassation court quashes appeal for improper dismissal of public entity's prescription defense regarding professional fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Second Instance judgment, which had dismissed the heirs' claim against the Regional Health Authority. The heirs argued the lower court erred by limiting the Authority's lack of standing defense to debts prior to the 1994 suppression, whereas the Authority contested all standing. The Court held that the Authority's implicit denial of the debt's existence triggered the presumptive prescription rule, making the lower court's reasoning on this point erroneous and requiring a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2940 c.c.; Art. 2941 c.c.: The implicit denial of a public debt's existence by contesting the creditor's standing or the debt's validity constitutes an admission of non-extinguishment, thereby preventing the application of presumptive prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19876/2023 R.G. proposto da TRANQUILLI FRANCESCA, TRANQUILLI TOMMASO, UGOLINI MARINA, TRANQUILLI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA RE DI ROMA N.21, presso lo studio dell’avvocato FIUMARA ANGELO (FMRNGL65A30H558L) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, elettivamente domiciliatain TIVOLI VIA DELL’ACQUAREGNA, N. 1/15(ASL ROMA 5), presso lo studio dell’avvocato VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO VINCENZO GIULIO (VSCVNT82S28M208B) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1443/2023 depositata il 27/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: - con citazione del 14.03.2011 la sig.ra Marina Ugolini e i germani Francesca Tranquilli, Andrea Tranquilli e Tommaso Tranquilli, nella qualità di eredi dell’Avv. Flaviano Tranquilli, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli, la Regione Lazio, quale legittimata passiva per le obbligazioni delle ex UU.SS.LL. , e l’Azienda Sanitaria Locale Roma G (di seguito ASL ROMA G), quest’ultima per l’attività prestata a seguito degli incarichi ricevuti successivamente alla soppressione dell’USL, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 10.677,94, relativa al compenso dovuto per l’attività professionale prestata dal de cuius in favore della soppressa USL RM 28 (di seguito “USL”) in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in un giudizio di opposizione all’esecuzione; -gli attori precisavano che entrambi gli incarichi professionali erano stati conferiti dalla Unità Sanitaria Locale con le rispettive delibere del 04.03.1994 e 23.06.1994; -precisavano ancora che i due giudizi, oggetto degli incarichi, erano stati dapprima interrotti e poi riassunti a seguito di incarico della ASL RM G di cui alla delibera n. 1997 del 31.05.1995; -precisavano ancora che i medesimi giudizi, successivamente al prosieguo delle varie attività processuali, erano nuovamente dichiarati interrotti a causa del decesso dell’Avv.
Tranquilli; -si costituivano in giudizio la Azienda Sanitaria Locale RM G e la Regione Lazio, sostenendo la prima , che l’unica legittimata fosse la Regione Lazio, per cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la Regione Lazio, la prescrizione triennale del credito; -la Regione Lazio, a sua volta, eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva degli attori, in secondo luogo il proprio parziale difetto di legittimazione passiva per i crediti successivi alla data del 31.12.1994, in terzo luogo, insisteva per la prescrizione triennale, quinquennale e decennale del credito; -la Regione Lazio, inoltre, contestava l’entità del credito oggetto di causa e la mancanza di prova in ordine allo stesso; -istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1497/2017 rigettava la domanda proposta dagli originali attori sostenendo che, in assenza di prova scritta di una pattuizione relativa al compenso dovuto al professionista per l’espletamento dell’incarico affidatogli, gli attori avrebbero dovuto intraprendere il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e segg.
L. n. 794/1942 e non invece il rito ordinario; -avverso tale sentenza proponevano appello Marina Ugolini, Francesca Tranquilli, Tommaso Tranquilli e Andrea Tranquilli, cui resistevano le appellate ASL Roma 5 (già ASL RM G) e la Regione Lazio, le quali riproponevano l’eccezione di prescrizione triennale del credito di cui all’art. 2956 n.2 c.c.; -la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1443/2023, superata la questione del rito, affrontava il merito della domanda, osservando in primo luogo che sussisteva la legittimazione di entrambe le convenute, sia della Regione Lazio per l’attività professionale svolta in favore delle Usl soppresse, sia della Azienda Sanitaria Locale RM G, argomentando che c’era stata anche un‘attività svolta in favore di questa in forza di un autonomo e ulteriore mandato a seguito della riassunzione dei giudizi inizialmente avviati in nome dell’ente poi soppresso; -quanto all’eccezione di prescrizione presuntiva, osservava che la stessa era ammissibile e accoglibile in relazione al credito nei confronti dell’ASL RM G, in assenza di pattuizione scritta del compenso e perché, contrariamente a quanto accaduto nei confronti del Presidente della Regione Lazio, il professionista non aveva deferito giuramento decisorio per accertare se si fosse verificata l’estinzione del debito; -la Corte d’appello aggiungeva ancora che l’accoglimento della stessa eccezione non era impedita dal fatto che la Azienda Sanitaria Locale avesse eccepito la propria carenza di legittimazione passiva: invero il difetto di legittimazione passiva era stato opposto solo in relazione ai preesistenti debiti delle USL, per i quali sussisteva la legittimazione della Regione Lazio, e non anche in relazione ai debiti quelli intervenuti a seguito dell’autonomo incarico di cui alla deliberazione n. 1997 del 31.05.1995; -la Corte d’appello accoglieva quindi la pretesa, seppure per importo minore rispetto a quello oggetto di domanda, e condannava gli appellanti a rimborsare le spese del grado di giudizio di appello in favore dell’ASL. -per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Ugolini Marina, Tranquilli Francesca, Tranquilli Tommaso e Tranquilli Andrea sulla base di due motivi e l’Azienda Sanitaria Locale RM 5 (subentrata all’Azienda USL RM g) ha resistito con controricorso. -nell’imminenza dell’adunanza camerale, i soli ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Considerato che: -il ricorso è esente da tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso, compresa quella con la quale si deduce la mancata notificazione del ricorso per cassazione alla Regione Lazio; -ricorrendo nella specie una ipotesi di cause scindibili, trova l’applicazione l a regola secondo la quale «In tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso percassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.» (Cass. n. 11835/2018;
Cass. n. 12942/2003); -con il primo motivo di ricorso si denunzia la “violazione dell’art. 1362 c.c. e art. 2956 , co. 2 c.c., nonché la violazione degli artt. 167, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. Carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; -in particolare, è oggetto di censura la riconosciuta operatività della prescrizione presuntiva invocata dalla ASL RM 5; -la sentenza impugnata ha giustificato tale riconoscimento in base a l rilievo che il credito, fatto valere dagli eredi del professionista, non derivava da contratto stipulato in forma scritta e con riguardo a tale affermazione i ricorrenti ne denunziano l’erroneità, sostenendo che la prescrizione presuntiva avrebbe dovuto ritenersi inapplicabile perché incompatibile con le prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti delle amministrazioni dello Stato, tra cui le ASL; -infatti, proseguono i ricorrenti, essendo il credito vantato nei confronti della ASL sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al D.lgs. n. 502/1992, da ciò derivava che il pagamento per cui è causa non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento e di incasso da parte del Tesoriere della suddetta; -la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la eccezione di carenza di legittimazione passiva della ASL fosse stata sollevata solo in relazione ai preesistenti debiti delle soppresse USL; -invero, si sottolinea da parte dei ricorrenti, non esiste alcun atto processuale o documento dal quale si possa evincere che la ASL avrebbe limitato la propria eccezione di carenza di legittimazione passiva ai soli debiti maturati anteriormente alla soppressione delle USL; -al contrario l’ASL ha negato ogni obbligazione al riguardo contestando in totola suddetta legittimazione; -con il secondo motivo di ricorso i rilievi proposti per giustificare l’accoglimento dell’eccezione sono denunziati ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo: -per i crediti vantati nei confronti d i un’amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilitàpubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento (Cass. n. 29543/2019); -in questo senso, l’argomento usato dalla corte di merito, fondato sull’assenza a monte di un contratto scritto, non è dirimente, perché rimane fermo il fatto che il pagamento, in questo caso, non avrebbe potuto prescindere da un riscontro scritto, con conseguente non operatività della prescrizione presuntiva; -sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, deve riconoscersi la fondatezza anche dell’ulteriore censura formulata con il motivo in esame, riguardante il significato attribuito dalla Corte d’appello all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda; -non è vero che l’eccezione fu circoscritta ai soli debiti per i quali era subentrata la Regione; -l’eccezione fu proposta genericamente, come risulta dalla trascrizione degli scritti di parte operata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e a un attento esame, il rilievo della Corte d’appello attiene al merito di quella stessa eccezione, che essa ha ritenuto infondata per la fase successiva all’avvenuta riassunzione dei giudizi.
Tuttavia, l’infondatezza non elimina il significato dell’eccezione in relazione alla regola valevole in tema di prescrizione presuntiva, quale risulta dal seguente principio: «l'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione diprescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o dellalegittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio (Cass. n. 2124/1994;
Cass.n. 26219/2009); -pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame dell’impugnazione e liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello d