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Decreto — n. 27656/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27656/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27656/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7064/2025 R.G. proposto da: RENZO TERESA PIA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA ONLUS, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giancarlo Bria. -ricorrente- Contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1057/2024 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 20/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 27656/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 7064/2025 Numero sezionale 998/2025 Numero di raccolta generale 27656/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione esecuzione della sentenza domanda di continuazione dell'esecuzione anticipo delle spese fine del processo esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7064/2025 R.G. proposto da: RENZO TERESA PIA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MAGNOLIA ONLUS, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giancarlo Bria. -ricorrente- Contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1057/2024 emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 20/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 7064/2025 Numero sezionale 998/2025 Numero di raccolta generale 27656/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/10/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 7064/2025 Numero sezionale 998/2025 Numero di raccolta generale 27656/2025 Data pubblicazione 16/10/2025