Cassation appeal dismissed due to failure to respond to accelerated settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed accelerated settlement within the required forty-day period. Although the appellant's counsel initially requested the accelerated definition, the appellant did not formally adhere to the proposal before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for accelerated settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10688/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: BACK BRIGITTE,difesa come in atti ; contro HESSER UTE MANUELA ULRIKE +1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chei difensori della parte ricorrente, muniti di mandato speciale, con atto del 26.09.2025 hanno fatto pervenire dichiarazione di adesione alla anzidetta proposta, chiedendo la definizione accelerata del ricorso;
Considerato, dunque, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 14/10/2025. IL