Cassation appeal dismissed due to withdrawal; heirs withdrew appeal against property judgment in Messina.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the heirs formally withdrew their cassation request. The plaintiffs, representing the estate of Salvatore Latella, had challenged a first-instance property judgment regarding a shared passage in Messina. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal moot, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Withdrawal of the cassation appeal by the parties extinguishes the proceedings without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LORENZO ORILIA Presidente Rel. PATRIZIA PAPA Consigliere VINCENZO PICARO Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere Oggetto: Proprietà Ad.14/10/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15730/2019 R.G. proposto da: SGARLATA ELISABETTA, LATELLA DARIO, LATELLA GABRIELE, quali eredi di LATELLA SALVATORE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO PARISI -ricorrenti- contro CALARCO GRAZIA, PALMISANO MARIA GIOVANNA, CONDOMINIO CAPPUCCINI PAL C2 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 131/2019 depositata il 26/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.10.2025, dal Presidente Lorenzo Orilia; Numero registro generale 15730/2019 Numero sezionale 2414/2025 Numero di raccolta generale 27646/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 RILEVATO che Elisabetta Sgarlata, Latella Dario de Latella Gabriele, eredi del defunto Salvatore Latella, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 131/2019 che aveva respinto il gravame proposto dal loro dante causa contro la sentenza di primo grado emessa dal locale Tribunale (n. 244/2011) in un giudizio sulla proprietà di un vano di passaggio; che le altre parti sono rimaste intimate; che con ordinanza interlocutoria del 11.3-27.3.2025 il Collegio ha ordinato la notifica del ricorso ad alcune parti del giudizio di merito a cui i ricorrenti non avevano notificato l’atto; che in data 21.5. e 26.6.2025 il difensore dei ricorrenti ha depositato in pct atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalle parti, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, senza alcuna pronuncia sulle spese, risultando le altre parti intimate;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Roma, 14.10.2025. Il Presidente Lorenzo Orilia Numero registro generale 15730/2019 Numero sezionale 2414/2025 Numero di raccolta generale 27646/2025 Data pubblicazione 16/10/2025