Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Paduano Domenica, did not act within the timeframe, while the opposing party, De Lellis Alberto and Vincenzo, argued for the dismissal of their procedural rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2850/2025 R.G. proposto da: PADUANO DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CAVALLEGGERI 1, presso lo studio dell’avvocato COLANGELO LUCIA (CLNLCU80L44G942O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DE LELLIS ALBERTO, DE LELLIS VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. CANEPA N. 8, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE PASQUALE rappresentati e difesi dagli avvocati LOSITO ROSARIO (LSTRSR67B14H928H), GENOVESE CARMELINA (GNVCML68H43B519A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.254/2024 depositata il 08/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2850/2025 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 27598/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2850/2025 Numero sezionale 984/2025 Numero di raccolta generale 27598/2025 Data pubblicazione 16/10/2025