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Ordinanza Interlocutoria — n. 27569/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against bankrupt company dismissed; notification must be served to bankruptcy trustee under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27569/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal filed by Europa Investimenti against a lower court ruling that favored Parfin and Euro Building. The primary issue was the procedural irregularity of notifying the appeal to the legal representative of Euro Building after the company had already been declared bankrupt. The court ruled that appeals against bankrupt entities must be served to the bankruptcy trustee, not the former legal representative, and ordered the notification to be renewed to the appointed trustee.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164 c.p.c.; When an appeal is filed against a bankrupt company, it must be notified to the bankruptcy trustee; notification to the former legal representative is null unless renewed to the trustee.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy notification cassation appeal civil procedure code bankruptcy trustee procedural nullity banca europea per gli investimenti protezione internazionale degli investimenti procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16070/2014
Cass. n. 16070/2014 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 9719/2025
16070/2014 e, da ultimo, Cass. n. 9719/2025).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30927/2020 R.G. proposto da EUROPA INVESTIMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata inROMA , VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO (MRGFTN79P27C352T), rappresentata e difes a dall'avvocato SURACE MICHELE (SRCMHL74M12F104D); -ricorrente- contro PARFIN SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO (SPZZEI37M01D810S), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALLARO GIUSEPPE (PLLGPP52H11G224T); -controricorrente- nonchécontro EURO BUILDING SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2484/2020,depositata i l 24/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 2010 la società Euro Building, dato atto di essere promissaria acquirente di dieci garages in corso di costruzione in base a un contratto preliminare di vendita del 30 marzo 2009, ha citato in giudizio la società promittente venditrice Parfin, chiedendo al Tribunale di Padova di pronunciare la risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale di cui all’art. 4 del contratto e di condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra.

L’attrice ha dedotto che Parfin, a sua volta, il 17 dicembre 2008 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la società Europa Investimenti, con cui si era impegnata ad acquistare ventuno garages, tra i quali erano compresi i garages promessi in vendita all’attrice. Si è costituita Parfin, che ha dedotto che il precedente contratto preliminare si era risolto per inadempimento di Europa Investimenti che non aveva completato i garages, così che la mancata stipulazione del contratto definitivo con l’attrice era da attribuirsi all’inadempimento di Europa Investimenti, che chiedeva di chiamare in causa e nei cui confronti faceva valere domanda di manleva e di risarcimento dei danni.

Europa Investimenti si è costituita, tra l’altro eccependo la mancanza di vincolo funzionale tra i due contratti preliminari e la lievità dei vizi denunciati dall’attrice, nei cui confronti proponeva domanda di risarcimento dei danni. Con la sentenza n. 163/2018 il Tribunale di Padova ha accertato la risoluzione del contratto preliminare concluso tra l’attrice Euro Building e la convenuta Parfin per decorso del termine essenziale previsto dal contratto, ha condannato Parfin a pagare il doppio della caparra ricevuta (euro 400.000), ha condannato la terza chiamata Europa Investimenti a tenere indenne Parfin dalle conseguenze sfavorevoli della sentenza e ha pronunciato condanna generica nei confronti di Europa Investimenti di risarcimento dei danni nei confronti di Parfin.

2. La sentenza è stata appellata in via principale da Europa Investimenti e in via incidentale da Parfin, che hanno entrambe chiesto la riforma della sentenza impugnata; in via subordinata Parfin ha domandato il rigetto dell’appello principale. Con la sentenza n. 2484/2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato sia l’appello principale di Europa Investimenti che quello incidentale di Parfin.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Europa Investimenti s.r.l. in liquidazione. Resiste con controricorso Parfin s.r.l. (già Parfin s.p.a.). L’intimata Euro Building s.r.l. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE Preliminarmente all’esame dei cinque motivi in cui è articolato il ricorso vi è la necessità di verificare la regolarità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 novembre 2020.

La notificazione ad Euro Building s.r.l., originaria attrice e appellata, è stata effettuata alla società in persona del legale rappresentante presso il suo difensore costituito e domiciliatario nel giudizio d’appello, l’avvocato Antonio Bertoli. La società è rimasta intimata. La controricorrente ha prodotto estratto della sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della società Euro Building s.r.l. ed è stato nominato curatore il dott. Andrea Fasan. La sentenza risulta pubblicata il 16 luglio 2020, due giorni dopo la decisione della sentenza d’appello impugnata, che appunto decisa il 14 luglio 2020 è stata poi depositata il 24 settembre 2020.

Il fallimento della società Euro Building è quindi intervenuto dopo la decisione d’appello, durante la pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione. In tale ipotesi – ha affermato più volte questa Corte – il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto in bonis e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (cfr.

Cass. n. 16070/2014 e, da ultimo, Cass. n. 9719/2025). Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società in persona del curatore. P.Q.M La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società Eurobuilding s.r.l., in persona del curatore, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presen