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Ordinanza Interlocutoria — n. 27527/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to defective lawyer appointment and incomplete service of process.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27527/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the second-instance judgment regarding the division of an inheritance. The primary procedural flaw was the invalid appointment of a new lawyer for one party, as the power of attorney was improperly attached to the filing document rather than submitted separately. Additionally, the court ordered renewed service of process because the previous notifications to necessary heirs failed to reach their addresses or were withdrawn after their deaths. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the inheritance dispute.

Regesto Legislator

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Art. 83 co. 3 cod. proc. civ.; Art. 58 co. 1 legge 69/2009: In cassation proceedings, a special power of attorney must be filed as a separate document and cannot be attached to the main appeal or counter-appeal; failure to comply renders the new defender's appointment null and void.

Parole chiave

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cassation procedure defective power of attorney inheritance division service of process necessary co-litigant nullity of appointment procedural defect inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 83 co. 3 cod. proc. civ.
Infatti,al presente giudizio, in ragione della data di inizio, si applica l’art. 83 co.3 cod.
Art. 58 co. 1 legge 18 giugno 2009 n. 69
art. 107 cod. proc. civ
Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 23- 1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ.
art. 292 cod. proc. civ
La sentenza ha dichiarato che la notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7- 10-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 27-8-2014 n. 18323
Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241
632092 - 01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv.
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Testo completo

te ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17263/2020R.G. proposto da: CORRAO ACHILLE, c.f. CRRCLL52M19Z614W, CONIGLIARO LILIANA, c.f. CNGLLN46C51G273H, NICOSIA CINZIA, c.f. NCSCNZ57S50G273O, NICOSIA GIUSEPPE DONALDO, c.f. NCSGPP55E16H501R, NICOSIA ACHILLE, c.f. NCSCLL63S02G273H, rappresentat i e difes i dall’avv. Giovanni Chimera ricorrenti contro RICCOBONO LILIA BIANCA, c.f. RCCLBN38B47G273W, NICOLETTI VINCENZO, c.f. NCLVCN62A01G273E, NICOLETTI ROSARIO FRANCESCO, c.f. NCLRRF66B04G273H, NICOLETTI SALVATORE, c.f. NCLSVT64D17G273M, NICOLETTI GIULIA, c.f.

NCLGLI75S60G273G, rappresentatie difes i dall’avv. Girolamo Monteleone e dall’avv. Enrico controricorrenti, ricorrenti in via incidentale nonché contro OGGETTO: divisione ereditaria RG.17263/2020 P.U.7-10-2025 NICOLETTI MARIA MADDALENA, c.f. NCLMMD57HG273R, NICOLETTI GIULIA, c.f. NCLGLI77E44G273L, NICOLETTI LO BOSCO VINCENZO, c.f. LBSVCN67M21G273T, rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Termini controricorrenti nonché contro ARCUDI DOMENICO, c.f. RCDDNC78M05G273T, ARCUDI ROSARIA, c.f. RCDRSR75T60G273B, ARCUDI FRANCESCA,c.f. RCDFNC88M48G273H, PINSOLO MARIA TERESA, c.f.

PNSMTR51D50G273T, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Liguori e dall’avv. Domenico Arcudi controricorrenti nonché contro CORRAO MARIA MADDALENA, c.f. CRRMMD51E65G273A, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Gurreri e dall’avv. Luca Russo controricorrente nonché contro LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS, c.f. 8003154424, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sangiorgi controricorrente nonché contro CORRAO GABRIELLA, CORRAO MANUELA, CORRAO ALEXANDRA, CORRAO GIOVANNI, ARCUDI DINA, NICOLETTI MARIA CALOGERA, LO VERDE MARIA ANTONIA, NICOLETTI GIULIA nata il 16 - 7 - 1957 , NICOLETTI VINCENZO, CORRAO ROBERTO, CORRAO GIULIA, CARAVELLO ROMANO e per lui gli eredi Caravello Paolo, Caravello Francesco e D’Angelo Maria Teresa, CARAVELLO ALESSANDRO, CARAVELLO ROSALIA, CARAVELLO ROSARIO, CARAVELLO IVO, CARAVELLO EVA, SAVIANO ELENA, ARCUDI MARIA ROSA, VADALA’ RENATO, VADALA’ ROSARIO, VADALA’ MARIA, VADALA’ DOMENICO, VADALA’ RITA, VADALA’ PAOLA intimati avverso la sentenza n. 2515/2019 della Corte d’ a ppello di Palermo , depositata il19- 12 - 2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-10- 2025dal consigliere Linalisa Cavallino , udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale, uditi gli avvocati delle parti presenti RILEVATO CHE: 1.Con sentenza definitiva n. 4624/2015 depositata in data 1-9-2015 il Tribunale di Palermo ha dichiarato che l’eredità di Antonino Giovanni Corrao, deceduto il 31-10-1956, era costituita dai frutti prodotti dai diritti enfiteutici sul fondo Garrone e sul cespite d’acqua denominato San Ciro limitatamente al periodo decorrente dalla donazione del 3-10- 1953, fino all’apertura della successione, dei predetti immobili e di altri immobili effettuata dal de cuius a favore dei figli Giulia, Angelo, Rosalia, Giovanni,Letizia e dei nipoti ex filio Achille premorto, Magda e Antonio, salva l’accettazione dei donatari; ha dichiarato che l’eredità si era devoluta per successione testamentaria agli eredi di Letizia Corrao e ha dichiarato sciolta la comunione, procedendo alle relative assegnazioni.

Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 23- 1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. di Domenico Arcudi quale acquirente di quote di diritti enfiteutici sul fondo Garrone da Giulia Arcudi e dagli eredi di Achille Arcudi - il Tribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitiva n. 984/1961e la sentenza non definitiva n. 4953/2011. Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 4953/2011 e la sentenza definitiva Achille Corrao, Liliana Conigliaro, Cinzia Nicosia, Giuseppe Donaldo Nicosia e Achille Nicosia, eredi di Magda Corrao già erede di Achille Corrao, nonché Manuela Corrao, Alexandra Corrao e Gabriella Corrao, quali eredi di Antonio Corrao già erede di Achille Corrao.

Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze Lilia Bianca Riccobono, Vincenzo Nicoletti, Rosario Francesco Nicoletti, Salvatore Nicoletti e Giulia Nicoletti, quali eredi di Gabriele Nicoletti già erede di Giulia e Letizia Corrao. A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta ha proposto appello incidentale contro tutte le sentenze la Lega del Filo d’Oro, quale erede di Herta Corrao, già erede di Angelo Corrao. Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima volta con ordinanza 30-10-2018 per il decesso di Francesco e Alessio Arcudi, successori universali di Domenico Arcudi, evento certificato dalle relazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario del 26-6-2017 e del 30-6-2017;

Lilia Bianca Riccobono e altri hanno depositato ricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019, Domenico Arcudi, Rosaria Arcudi, Francesca Arcudi e Maria Teresa Pinsolo, eredi di Alessio Arcudi, hanno eccepito l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. Di seguito il processo è stato nuovamente dichiarato interrotto per il decesso di Domenico Arcudi. Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-12-2019 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo in ragione della tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso di Francesco e Alessio Arcudi.

La sentenza ha dichiarato che, a seguito della chiamata in causa ex art.107 cod. proc. civ., Domenico Arcudi aveva assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmesso ai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione; ha dichiarato che la circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 per effetto di transazione tra Letizia, Giovanni, Angelo e Rosalia Corrao da un lato e Domenico Arcudi dall’altro fossero venute meno le controversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo Garrone non aveva rilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento di estromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di Domenico Arcudi e poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessun provvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondo Garrone.

La sentenza ha dichiarato che la notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso che la circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazione della comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro entro l’anno del decesso di Alessio Arcudi non comportasse interruzione, in quanto la comparsa non integrava atto di riassunzione; ha escluso che la riassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la riassunzione decorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasi il 23-11-2017 con il deposito telematico in cancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp. att. e 170 ult. co. cod. proc. civ., accompagnata e segnalata da nota di deposito. 2.Achille Corrao, Liliana Conigliaro, Cinzia Nicosia, Giuseppe Donaldo Nicosia e Achille Nicosa, eredi di Magda Corrao, già erede di Achille Corrao, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Liliana Conigliaro in data 24-9-2024 si è poi costituita con l’avv. Leonardo Brasca in sostituzione dell’avvocatoGiovanni Chimera . Lilia Bianca Riccobono, Vincenzo Nicoletti, Rosario Francesco Nicoletti, Salvatore Nicoletti e Giulia Nicoletti, eredi di Gabriele Nicoletti già erede di Giulia e Letizia Corrao, si sono difesi con controricorso nel quale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale , adesivo al ricorso principale. Maria Maddalena Corrao, erede di Giovanni Corrao, ha resistito al ricorso principale. Maria Maddalena Nicoletti, Giulia Nicoletti, Vincenzo Nicoletti Lo Bosco, eredi di Giulia Corrao, hanno resistito con unico controricorso al ricorso principale.

Domenico Arcudi, Rosaria Arcudi, Francesca Arcudi e Maria Teresa Pinsolo, eredi di Alessio Arcudi, hanno resistito con controricorsi distinti al ricorso principale e al ricorso incidentale. Lega del Filo d’Oro Onlus, erede di Herta Corrao già erede di Angelo Corrao, ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7- 10-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memorie illustrative le partidifese dagli avvocati Chimera, Termini, Sangiorgi, Monteleone e Liguori.

CONSIDERATO CHE: 1.Preliminarmente si rileva la nullità della costituzione de l nuov o difensore de lla ricorrente Liliana Conigliaro depositata in data 24 - 9 - 2024, in quanto la procura al nuovo difensore è statarilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore con autenticazione dello stesso difensore. Infatti,al presente giudizio, in ragione della data di inizio, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass.

Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092 - 01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). 2.Preliminarmente deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a Roberto Corrao, contumace in appello, il quale risulta litisconsorte necessario in quanto erede di Antonino Corrao, a sua volta erede di Achille Corrao, figlio premorto del de cuius; ciò in quanto la notifica eseguita a mezzo posta non risulta essere andata a buon fine, essendo in biancol’avviso di ricevimento depositato dalla partericorrente. Deve essere altresì disposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di Romano Caravello, perché la notifica del ricorso incidentale eseguita a Romano Caravello non si è perfezionata, essendo stato il piego ritirato presso l’ufficio postale dopo il suo decesso.

P.Q.M La Corteordina la rinnovazione della notificazione del ricorso principale a Roberto Corrao e la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di Romano Cara