Italian Supreme Court allows correction of cassation order to add attorney's name for expense distribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed a correction procedure against its own prior ruling regarding the distribution of litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to specify the attorney's name for receiving the awarded fees, leaving the lawyer without a direct payment title. The Court held that this omission is a material error correctable under the Civil Procedure Code, as the request for distribution is merely accessory to the main claim for costs. Consequently, the Court ordered the integration of the original judgment to explicitly name the attorney as the recipient of the funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; Art. 93, 1188 c.c.: The Court of Cassation may correct its own judgments for material errors, including the omission of the attorney's name for the distribution of litigation costs, to ensure the effective execution of the judgment and the protection of the lawyer's rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10157/2020 R.G. proposto da IZZO MARIA, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo PEC; –ricorrente– contro COMUNE DI ARPAIA, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo, n. 12/D, presso lo studio dell’avv. Italo Castaldi e rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Sandomenico; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 33690/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 20/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Comune di Arpaia, difeso dall’avv. Carmelo Sandomenico nel giudizio iscritto al n. 10157 del Ruolo generale per il 2020, promosso da Izzo Maria e definito da questa Corte con ordinanza n. 33690/2024 del 19/9/2024, pubblicata il 20/12/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, della spese del giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generale e accessori, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur avendo disposto la suddetta condanna, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.
L’originaria ricorrente è rimasta intimata. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. Infatti, come già affermato più volte da questa Corte (da ultimo vedi Cass., Sez. 2, 13/5/2025, n. 12783), nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 cod. proc. civ. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 cod. civ. come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93, comma secondo, cod. proc. civ. –che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore – consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo.
Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391 - bis cod. proc. civ. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass., S ez. U n., n. 31033/2019;Cass. n. 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva chiesto “vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto difensore”. Nulla va disposto quanto alle spese del presente procedimento stante la natura del procedimento (Cass. , S ez . U n . , n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 33690/2024 del 19/9/2024, pubblicata il 20/12/2024, sia apportata la seguente integrazione: nel dispositivo, a p. 8, dopo le parole «accessori di legge se dovuti» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase:
«da distrarsi in favore dell’avvocato Carmelo Sandomenico, antistatario»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento da correggere. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196- quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in