Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The parties had previously reached a settlement agreement, prompting the lower court to request a formal decision on the appeal's continuation. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the right to proceed, thereby extinguishing the litigation under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure of the appellant to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4617/2024 R.G. proposto da: BIUNDO ROSALBA, BIUNDO MICHELE, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA DEL BERSAGLIERE 8, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO MASSIMILIANO (RLNMSM76P27G273P) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATALANO ANTONIO (CTLNTN70M10H224Y) -ricorrenti- contro BIUNDO GASPARE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1381/2023 depositata il 21/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4617/2024 Numero sezionale 963/2025 Numero di raccolta generale 27318/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 08/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 4617/2024 Numero sezionale 963/2025 Numero di raccolta generale 27318/2025 Data pubblicazione 13/10/2025