Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Bruzzi, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the respondent, Castiglioni, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the forty-day period following the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4370/2024 R.G. proposto da: BRUZZI ALBERTO WILLIAM, elettivamente domiciliato in MILANO Via Veglia, presso lo studio dell’avvocato BRUZZI ELISABETTA ANNA (BRZLBT84B54F205A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASTIGLIONI ENNIO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PERGOLESI 6, presso lo studio dell’avvocato PANDOCCHI MARCO (PNDMRC59T03F205H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2232/2023 depositata il 06/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4370/2024 Numero sezionale 961/2025 Numero di raccolta generale 27295/2025 Data pubblicazione 13/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/10/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 4370/2024 Numero sezionale 961/2025 Numero di raccolta generale 27295/2025 Data pubblicazione 13/10/2025