Cassation court dismisses appeal and remands case due to lack of notification to necessary co-owners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal and remanded the case for a new trial because the necessary co-owners of the servient land were not notified of the proceedings. The original plaintiffs sued to enforce a five-meter building distance rule, while the defendant argued for an exception based on historical construction and consent. The court ruled that the required joint participation of the heirs of the deceased co-owner must be established before the trial can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1059 comma 1° c.c.; Art. 161 c.p.c.: The court must ensure the integrity of the adversarial process by notifying all necessary co-owners ex ante, as the decision concerns a unique legal situation shared by multiple subjects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17575/2023 R.G. proposto da : ANTIDORMI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO SPALMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICANTONIO ANGELONI, -ricorrente- contro COMUNE DI CERCHIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato ANSELMO DEL FIACCO, -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - nonchè contro ANGELONI NADIA, TUCCERI GIUSEPPE e D'AMORE FRANCESCO , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell 'AQUILA n.865/2022depositata il 20.6.2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.10.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO, Letti gli atti; RILEVATO CHE In primo grado Angeloni Nadia ed Angeloni Antonio, comproprietari delle particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del Comune di Cerchio, hanno esercitato un'actio negatoria servitutis chiedendo di accertare l'insussistenza del diritto del proprietario del fabbricato abitativo su due livelli confinante (particella 1278 dello stesso foglio), Antidormi Francesco, di costruire sul confine con le loro particelle, anziché alla distanza di cinque metri dal confine, imposta dall'art. 3 lettere N e M del PRG del Comune di Cerchio e derogabile solo col consenso dei confinanti risultante da atto trascrivibile, chiedendo conseguentemente per la violazione della distanza legale, la condanna dell'Antidormi all'arretramento del fabbricato fino a rispettare tale distanza, ed al risarcimento dei danni subiti dal valore commerciale dei loro terreni.
Antidormi Francesco ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo di avere demolito e ricostruito fedelmente un precedente fabbricato, esistente da oltre 40 anni, col consenso scritto di Angeloni Nadia e verbale di Angeloni Antonio, usucapendo il diritto di mantenere il fabbricato sul confine con la proprietà degli attori, che avevano assunto l'iniziativa giudiziale a distanza di circa sei anni dalla costruzione del suo fabbricato sul confine, alla quale non si erano mai opposti, solo quando l'Antidormi aveva osato protestare perché essi tenevano nel cortile confinante col suo fabbricato cani da tartufo, pecore e capre, in precarie condizioni igieniche, nel centro storico del Comune di Cerchio.
In via subordinata l'Antidormi, in ipotesi di accoglimento della domanda principale degli Angeloni, ha chiesto la loro condanna in solido col Comune di Cerchio e con i costruttori del suo fabbricato incaricati di seguire le relative pratiche, arch. Francesco D'Amore e geom. Giuseppe Tucceri, tutti chiamati in causa, a tenerlo indenne per i danni che eventualmente fosse stato condannato a risarcire agli Angeloni. I chiamati in causa hanno negato la propria responsabilità ed il Comune di Cerchio ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
Il Tribunale di Avezzano, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, con la sentenza n. 280/2018 del 10.5.2018, ha condannato l'Antidormi alla demolizione del fabbricato costruito sul confine ed al risarcimento danni per la diminuzione di valore commerciale della sua quota dei terreni in favore del solo Angeloni Antonio, rigettando le medesime domande nei confronti della comproprietaria Angeloni Nadia, che aveva prestato per iscritto l'autorizzazione all'edificazione sul confine dell'Antidormi, ha escluso l'acquisto per usucapione da parte di quest'ultimo del diritto di costruire sul confine per la diversità tra il fabbricato demolito e quello ricostruito, ed ha condannato in solido Angeloni Nadia, il Comune di Cerchio ed i due professionisti, D'Amore e Tucceri, per le rispettive e concorrenti responsabilità, a risarcire i danni subiti dall'Antidormi, rapportati al valore commerciale del fabbricato in caso di sua demolizione (€224.000,00) ed all'importo delle spese allo scopo necessarie (€ 55.000,00).
Appellata la sentenza di primo grado in via principale da Angeloni Nadia ed in via incidentale dal Comune di Cerchio e dai due professionisti, la Corte d'Appello dell'Aquila, nella contumacia di Angeloni Antonio, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado senza che l'evento fosse rilevato, con la sentenza n. 865/2022 dell'8/20.6.2022, ha rigettato nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ed in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale dei professionisti, ha condannato Antidormi Francesco all'arretramento del suo fabbricato fino a cinque metri dal confine con la proprietà degli originari attori, anziché alla sua demolizione, ed al risarcimento danni anche a favore di Angeloni Nadia per € 4.000,00, rigettando la domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento danni avanzata dall'Antidormi, accolta in primo grado, e riferendo la condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dall'Antidormi alla somma di €8.000,00 dovuta agli originari attori ed a qualsiasi esborso connesso all'arretramento del fabbricato dell'Antidormi fino a cinque metri dal confine, mentre in accoglimento dell'appello incidentale del Comune di Cerchio, ha respinto la domanda dell'Antidormi di condanna dell'ente pubblico al risarcimento danni.
Quanto alle spese processuali, la sentenza della Corte d'Appello ha condannato Antidormi Francesco, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore degli originari attori e del Comune di Cerchio ed al pagamento delle spese di secondo grado in favore di quest'ultimo e di Angeloni Nadia, dichiarando invece compensate le spese di primo e secondo grado tra Antidormi Francesco ed i professionisti chiamati in causa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale a questa Corte con sette motivi Antidormi Francesco, ed ha proposto controricorso, con controricorso incidentale condizionato alla riforma della statuizione di secondo grado di rigetto della domanda risarcitoria dell'Antidormi nei suoi confronti il Comune di Cerchio, mentre sono rimasti intimati Angeloni Nadia, Tucceri Giuseppe e D'Amore Francesco.
La Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il terzo e respinti i restanti, ritenendo che non debba essere esaminato il ricorso incidentale condizionato. Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Angeloni Nadia, che ha evidenziato la mancata notifica agli eredi del defunto Angeloni Antonio, D'Amore Giuseppina, Angeloni Giuseppe ed Angeloni Alessio, nonché il Comune di Cerchio. Premesso che il ricorso incidentale condizionato del Comune di Cerchio, che ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, risulta condizionato all'accoglimento dei motivi di merito del ricorso principale (4°, 5°, 6° e 7°) che investono la posizione dell'ente pubblico, e non va quindi esaminato in questa sede, ritiene la Corte che debba essere trattata con priorità la questione preliminare dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, in quanto non risultano eseguite le notifiche del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato al defunto Angeloni Antonio (vedi certificato di morte allegato al ricorso principale), né ai suoi eredi legittimi, ossia secondo le indicazioni fornite dalla ricorrente principale, la vedova D'Amore Giuseppina, ed i figli Angeloni Giuseppe ed Angeloni Alessio.
Dal momento che il litisconsorzio necessario va valutato non ex post in base all'esito della lite, ma ex ante in relazione alle domande proposte dalle parti, e che deve ritenersi sussistente quando la decisione richiesta abbia ad oggetto l'accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti (come nella specie ricavabile dall'art. 1059 comma 1° cod. civ.), sicché sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti, deve ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario dei suddetti eredi di Angeloni Antonio, che insieme ad Angeloni Nadia era comproprietario del fondo servente (particelle 2007 e 2008 del foglio 5 del catasto urbano del Comune di Cerchio), per il quale gli originari attori hanno esercitato l'actio negatoria servitutis per fare accertare l'inesistenza del diritto di Antidormi Francesco di costruire il suo fabbricato sul confine tra quelle particelle e la particella 1278 dello stesso foglio, anziché alla distanza dal confine di cinque metri imposta dall'art. 3 lettere N e M del PRG del Comune di Cerchio.
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando ad Antidormi Francesco ed al Comune di Cerchio la notificazione ad integrazione del contraddittorio, rispettivamente del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti degli e