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Ordinanza — n. 27231/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against condominium assembly resolution for procedural inadmissibility and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the original action was properly filed under the summary procedure of Article 702 bis of the Civil Procedure Code, making direct cassation appeal improper. The appellant argued the trial court erred in applying summary procedures and violated suspension laws regarding the statute of limitations. The court rejected these claims, noting that even if the action had been filed via ordinary summons, the resulting decision would have been appealable, not directly appealable to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis, 702 ter, 702 quater c.p.c.; The appeal to the Supreme Court against an order issued under the summary procedure for challenging a condominium assembly resolution is inadmissible, as such orders are appealable to the Court of Appeal unless the parties agree to waive the appeal.

Parole chiave

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condominium assembly resolution summary procedure appeal statute of limitations suspension direct cassation inadmissibility procedural inammissibility opposizione al precetto esecutivo opposizione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
360, comma 1, n.3, per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto attinenti l’art. 702 bis c.p.c.” per avere il tribunale definito il procedimento con ordinanza “sul presupposto dell’art.
Art. 702 ter c.p.c.
Premesso che: 1.Michelina Satulli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 702 quater c.p.c.
Premesso che: 1.Michelina Satulli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
il controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.3, per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto attinenti l’art.
Art. 1137, comma 2 c.c.
Art. 83 d.l. 17.3.2020, n.18
360, comma 1, n.3, per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto attinenti l’art. 83 d.l..
Art. 96 cod. proc. civ.
a seguito di proposta di inammissibilità del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 702 bis c.p
Premesso che: 1.Michelina Satulli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 281 sexies c.p
(aveva, in particolare, “rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.6 - 1, ordinanza n.19162 del 15/09/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguent ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6193/2024 R.G. proposto da SATULLI MICHELINA, rappresentata e dife sa dall’avvocato PAGLIACCI ANTONIO -ricorrente- Contro CONDOMINIO GALLIANO DI GROTTAMMARE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALESTINI ADALBERTO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERMO n. 4724/2023 depositata il 03/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Michelina Satulli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell’11.7.2020, notificato il 21.10.2020, impugnava la delibera dell’assemblea del Condominio Galliano di Grottammare, del 29.2.2020 sostenendo che alcune voci di spesa dell’anno 2019, inserite nella bilancio approvato con la delibera non erano dovute o almeno non lo erano nella misura deliberata e che la delibera era stata adottata con il voto di un condomino che, essendo anche l’amministratore avrebbe dovuto astenersi; l’adito tribunale di Fermo, nel contraddittorio del condominio, con ordinanza n.4724 del 2023, rigettava l’impugnazione rilevandone la tardività rispetto al termine di cui all’art. 1137, comma 2, c.c.; 2.avverso l’ordinanza la Satulli ha proposto ricorso, con due motivi, avversati dal Condominio con controricorso;

3. la ricorrente ha depositato istanza di decisione in relazione alla proposta, formulata dal consigliere delegato ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c., di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso;

4. il controricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.3, per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto attinenti l’art. 702 bis c.p.c.” per avere il tribunale definito il procedimento con ordinanza “sul presupposto dell’art. 702 bis quando invece lo stesso andava definito con sentenza”. La ricorrente sostiene che “il rito di cui all’art. 702 bis non era mai stato richiesto”, che il giudice aveva seguito forme procedurali incompatibili con il procedimento ex art.702 bis c.p.c. (aveva, in particolare, “rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 17.2.2021”; “rimesso la causa in istruttoria e formulato la proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c..”; di nuovo rinviato la causa ex art. 281 sexies c.p.c.”), che l’ordinanza impugnata “non risulta legittima in ragione della ricorrenza del rito ordinario”;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, “violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.3, per la violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto attinenti l’art. 83 d.l.. 17.3.2020, n.18 poi convertito in l.5.6.2020, n.40, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, in relazione alla tardività della impugnazione della delibera assembleare”. La ricorrente sostiene che il tribunale nel dichiarare tardiva l’impugnazione avrebbe “violato la normativa di sospensione dei termini processuali operata dal d.l.18/2020 e dal d.l.23/2020”;

3. il ricorso è inammissibile. Il ricorso è stato proposto avverso un’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis e 702 ter c.p.c. a definizione di un procedimento introdotto con ricorso per l’’impugnazione di una delibera condominiale annullabile. La ricorrente sostiene che l’azione originaria non sarebbe stata introdotta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. Il contrario risulta dalla ordinanza impugnata. L’art. 702 quater, applicabile ratione temporis, non prevedeva che l’ordinanza potesse essere direttamente impugnata per cassazione e prevedeva invece che l’ordinanza era appellabile. Come precisato nella proposta di definizione, anche qualora l’impugnazione della delibera del Condominio fosse stata proposta non con ricorso ma con citazione e la causa fosse stata decisa non con ordinanza ma con sentenza, la decisione sarebbe stata comunque appellabile e non ricorribile per saltum in cassazione, in assenza dell'accordo tra le parti per omettere l'appello (Cass. Sez.6 - 1, ordinanza n.19162 del15/09/2020);

4. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese. Le spese sono liquidate in relazione al valore quale risulta dalla sentenza impugnata ossia tra 5.201,00 e 26.000,00 euro;

5. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma e la ricorrente va condannata al pagamento di una somma, equitativamente determinata in € 3500,00, in favore della controparte e di una ulteriore somma, pari ad € 3000,00, in favore della cassa delle ammende;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 3.500,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per