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Ordinanza — n. 27185/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reiterated appellate arguments without new critical analysis under Art. 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27185/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the legal costs. The appellant, Fabio Gori, sought to overturn a lower court ruling that ordered the removal of unauthorized architectural modifications to a condominium building. The court found that the appellant's arguments simply repeated the defenses already presented during the appeal proceedings without offering any new critical analysis or addressing the factual findings differently. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 10, 29 reg. cond.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the arguments of the appeal judgment without providing a new critical analysis that falls within the hypotheses of Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of appellate arguments condominium architectural modifications Article 360 Code of Civil Procedure lack of new critical analysis divieto di demolizione violazione delle norme edilizie alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 10 reg. cond.
La Corte di merito avrebbe mal interpretato anche l’art. 10 cit.
Art. 29 reg. cond.
Art. 3 reg. cond.
Con il secondo motivo Fabio Gori prospetta la “Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto e, in particolare, errata e/o parziale interpretazione dell’art.29 del regolamento condominiale e mancata applicazione dell’art. 3 del regolamento stesso”.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R.
art. 115 comma 1 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con un primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22478/2018
Cass. n. 22478/2018 e Cass.
Cass. n. 31447/2024
22478/2018 e Cass. n. 31447/2024-.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1036/2019 R.G. proposto da: FABIO GORI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONINO ARENA (DOMICILIAZIONE pec: nicolamancuso@ordineavvocatiroma.org e antonino.arena@ordineavvocatiforlicesena.eu); -ricorrente- contro MARIO ARMUZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO SPINAe CARLO RUFO SPINA , domiciliato elettivamente presso la PEC del secondo: carlorufo.spina@ordineavvocatirimini.it; -controricorrente- nonchè contro UniserverAmministrazioni Condominiali s.r.l.; -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1358/2018 depositata il 22/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Mario Armuzzi aveva citato,avanti al Tribunale di Ravenna, Fabio Gori e Uniserver Amministrazioni Condominiali s.r.l. per ottenere il ripristino dei profili dei prospetti architettonici delle facciate del Condominio Residence “Il Cormorano”. A tal fine l’attore aveva insistitoper la condanna delle controparti alla demolizione del vano tecnico in muratura e dei pavimenti realizzati al lato est/ovest del condominio e alla rimozione del pergolato in legno e degli stendibiancheria, assumendo che gli interventi descritti fossero da qualificare come innovazioni in contrasto con il decoro architettonico dell’edificio e fossero stati realizzati contro il regolamento condominiale e senza autorizzazione dell’assemblea.

Costituitosi il contraddittorio, all’esito dell’istruttoria,il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda dell’attore, ritenendo le opere incidenti sul decoro architettonico perché “visibili ed apprezzabili dall’esterno, con evidente modifica della struttura e fisionomia del palazzo, da considerare nella sua interezza a prescindere dalla collocazione di dette opere in adiacenza alla facciata laterale o sul retro”. L’impugnazione proposta da Fabio Gori avanti alla Corte d’Appello di Bologna era stata respinta per le seguenti ragioni: -l’incidenza delle opere, in sé non contestate, sul decoro architettonico èstata verificata sulle fotografie prodotte in atti, nel libero apprezzamento delle prove da parte del Giudice di primo grado che non aveva ritenuto necessaria una CTU; -l’estetica del fabbricato è data dall’insieme delle strutture e delle linee che connotano il complesso unitariamente considerato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità, a prescindere che si tratti o meno di edificio di particolare pregio storico-artistico; -ai sensi dell’art. 29 reg. cond. risulta che le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell’edificio debbano essere preventivamente autorizzate all’unanimità dai condomini e non emerge che detto consenso unanime sia limitato, come vorrebbe l’appellante, ai soli interventi riguardanti la facciata; -quanto alla necessità o meno di una delibera assembleare, il fatto che mancasse una delibera di dissenso è irrilevante dato che il regolamento richiedeva una autorizzazione espressa all’unanimità; -l’art. 10 del regolamento non può essere letto come vorrebbe l’appellante, in modo tale da determinare il silenzio assenso in mancanza di risposta alla richiesta di autorizzazione all’innovazione da parte dell’assemblea; questo perché l’art.10 pone un divieto tassativo alle innovazioni, salvo l’esercizio dell’ espresso potere dell’assemblea di autorizzarle (l’assemblea dei condomini aveva autorizzato solo la posa di una tenda, non altre innovazioni).

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha proposto ricorso Fabio Gori, affidandolo a quattro motivi. Mario Armuzzi ha depositato controricorso, mentre Uniserver s.r.l. è rimasta intimata. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie illustrative delle rispettive tesi difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con un primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c. ”, il ricorrente lamenta che “in sede di appello, … aveva rilevato il mancato accertamento, da parte del Giudice di prime cure, dell’effettiva incidenza sul decoro architettonico dell’edificio delle innovazioni contestate”.

La Corte d’Appello, come già il primo Giudice, avrebbe invece valutato nuovamente la lesione del decoro architettonico sulla base delle fotografie allegate dall’attore appellato, fotografie che, però, rappresenterebbero solo le opere contestate: avrebbero dovuto essere disposti accertamenti tecnici che invece sono mancati, e quindi non è stato accertato dai Giudici il fondamento della domanda, che era onere di Mario Armuzzi supportare. La Corte di merito avrebbe quindi “finito per incorrere nello stesso errore” del Tribunale di Ravenna, “decidendo sulla base di supposizioni e dichiarazioni di parte in assenza di prove poste a fondamento della domanda e da porre a fondamento della propria decisione” e, poichè i Giudici di merito non avrebbero potuto dare per scontata la circostanza della lesione del decoro ad opera degli interventi contestati, la sentenza si dovrebbe ritenere ingiusta.

2) Con il secondo motivo Fabio Gori prospetta la “Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto e, in particolare, errata e/o parziale interpretazione dell’art.29 del regolamento condominiale e mancata applicazione dell’art. 3 del regolamento stesso”. La Corte di merito sarebbe incorsa nello stesso errore di interpretazione già commesso dal primo Giudice, mal interpretando l’art. 29 del regolamento condominiale per omessa considerazione anche del suo art.3, il quale limiterebbe i poteri di decisione dell’assemblea condominiale “esclusivamente con riferimento agli interventi nelle parti esclusive che siano poste sulla facciata del fabbricato e, in ogni caso, solo ed esclusivamente limitatamente alle tipologie, colori o quant’altro e non certo sulla possibilità o meno di effettuare l’innovazione stessa all’interno della proprietà esclusiva”.

In sostanza la Corte di merito, dopo “aver ingiustamente dato per scontato che si tratta di innovazioni che incidono sul decoro architettonico della facciata del fabbricato, ha deciso ingiustamente ed erroneamente, nonostante la precisa disposizione di cui all’art.3 del regolamento condominiale, che il decoro architettonico va considerato con riferimento all’intero fabbricato e non limitatamente alla facciata”. Se la Corte d’Appello avesse considerato l’art. 3 del regolamento condominiale avrebbe dovuto correttamente concludere per la non necessità di autorizzazione assembleare.

3) Con un terzo motivo il ricorrente si duole che vi sarebbe stato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, la Corte d’Appello ha omesso o analizzato solo sommariamente la lamentata contraddittorietà della sentenza in merito alla necessità o meno di una delibera condominiale” -così è rubricato il motivo nel ricorso proposto-. Secondo Fabio Gori non sarebbe possibile, come ha fatto la Corte di merito, “definire semplicemente irrilevante la valutazione in merito alla necessità di una delibera assembleare nel caso di specie, giacché è circostanza fondamentale al fine di determinare la legittimità e fondatezza stesse della domanda giudiziale, giacché la mancanza di una delibera nel caso in cui sia prevista e necessaria, svuota di fondamento ogni pretesa dell’Armuzzi”.

4) Il quarto motivo evidenzia “violazione o errata applicazione di norme di diritto e, in particolare, errata interpretazione dell’art.10 del regolamento condominiale”. La Corte di merito avrebbe mal interpretato anche l’art. 10 cit. dimenticando di combinarlo con l’art.3 dello stesso regolamento e partendo pertanto da “un’analisi sbagliata, giacchè non considera di essere in presenza di innovazioni all’interno della proprietà esclusiva del Gori nient’affatto poste sulla facciata del fabbricato”: non sarebbe inoltre corretto il rilievo che il silenzio dell’assemblea condominiale non produrrebbe l’effetto di consentire l’intervento per il quale si richieda il parere perché, altrimenti, non avrebbe senso prevedere un termine per la sua manifestazione, come dispone l’art.10 cit.

L’analisi congiunta dei quattro motivi sopra riassunti evidenzia l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, poiché attraverso di essi Fabio Gori si limita nella sostanza a reiterare le tesi difensive già svolte con i motividell'appello rimettendo in discussione le valutazioni della Corte di merito in quanto conformi a quelle del Giudice di primo grado, senza un reale apporto critico -inquadrabile nelle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. - all’impianto motivazionale della sentenza impugnata ma con reiterazione degli stessi argomenti già svolti con l’introduzione dell’appello in ordine alla completezza dell’istruttoria svolta, all’interpretazione delle disposizioni del regolamento condominiale affermate rilevanti per la decisione (artt. 3, 10 e 29) e, in generale, alla interpretazione e valutazione degli elementi di prova acquisiti - cfr.

Cass. n. 22478/2018 e Cass. n. 31447/2024-. La richiesta di una rivisitazione del merito della controversia, con sovrapposizione sostanziale del ricorso per cassazione all’impugnazione d’appello, emerge chiaramente dall’articolazione dei motivi sopra sintetizzati che sono volti, il primo, a contestare la valenza attribuita dal Tribunale, confermata dalla Corte di merito, agli elementi istruttori documentali acquisiti e la loro interpretazione, gli altri tre a mettere in discussione per vari profili l’interpretazione degli artt. 3, 10 e 29 del regolamento condominiale e della loro interazione offerta dal Tribunale di Ravenna e anch’essa condivisa dalla Corte d’Appello di Bologna: attraverso i quattro motivi proposti, infatti, il ricorrente non fa altro che reiterare nuovamente la sua interpretazione della valenza e sufficienza degli elementi di prova acquisiti e delle richiamate disposizioni del regolamento condominiale, prospettandola come unica corretta in contrapposizione a quella offerta in modo conforme dai Giudici di merito.

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico di Fabio Gori. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico del ricorrent e di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna Fabio Gori al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di Mario Armuzzi, liquidandole in € 6.200,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit