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Ordinanza — n. 27180/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses false document claim appeal, upholding lower court's evidence assessment and litigation cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27180/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal against a lower court decision dismissing a false document claim regarding traffic violation records. The appellant argued that the court of first instance incorrectly treated police photos and witness testimony as defensive documents rather than evidence of falsity, and misallocated litigation costs. The court ruled that the burden of proving falsity lies with the claimant and that the appellate court's evaluation of witness credibility and evidence selection is unreviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2699 c.c.; Art. 221 c.p.: The burden of proving falsity rests with the claimant, and the appellate court's assessment of witness credibility and evidence selection is unreviewable in cassation proceedings.

Parole chiave

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querela di falso scritti difensivi carico della prova valore della causa spese di lite credibilità testimoni apprezzamento del giudice falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2699 c.c.
Art. 2699 c.c.
Art. 221 c.p.
Art. 12 c.p.
Art. 14 c.p.
Art. 91 c.p.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dalD.
Art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002
4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002
4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Se. Un. N.8053 e 8054 del 2014
Cass. n. 13054/2014
Il motivo si risolve in una censura dell’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello in ordine alle risultanze delle prove orali, che spetta al giudice di merito, con riferimento alla selezione degli elementi probatori più attendibili (cfr., tra le tante, Cass. n. 13054/2014 e Cass.
Cass. n. 21187/2019
13054/2014 e Cass. n. 21187/2019) ed è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. n. 15642/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12580/2024 R.G. proposto da DALL'ANTONIA FILIPPO, elettivamente domiciliato in UDINE VIALE GIACOMO LEOPARDI N. 43/ C DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato WEIL GIORGIO (WLEGRG66D29L424O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CONEGLIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO N. 27, presso lo studio dell’avvocato RANNI MARCO (RNNMRC71H29F839N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2242/2023 depositata il 15/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Dall’Antonia Filippo propose querela di falso innanzi al Tribunale di Treviso avverso il verbale di contestazione n. 169842 del 2016 della Polizia Locale di Conegliano ed i chiarimenti redatti dagli agenti verbalizzanti. L’attore sostenne che non corrispondeva al vero che egli circolava alla guida del veicolo in quanto si trovava in sosta sul margine destro della carreggiata e che le fotografie allegate alla nota di chiarimenti degli agenti verbalizzanti riproducevano immagini scattate in tempi diversi e non nel giorno dell’accertamento.

Si costituì il Comune il Comune di Conegliano per resistere alla domanda. Il Tribunale rigettò la querela con riferimento al verbale di contestazione e la dichiarò inammissibile in relazione ai chiarimenti scritti con le fotografie allegate. Dall’Antonia Filippo impugnò la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che, nel contraddittorio con il Comune di Conegliano, con sentenza del 13.11.2023, rigettò l’appello. Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale ritenne che l’impugnazione mancasse del requisito di specificità in relazione al motivo con cui aveva contestato l’ammissibilità della querela avverso le fotografie allegate agli scritti difensivi.

Inoltre, rilevò che l’appellante non aveva prodotto la prova della falsità del verbale, considerato che la testimonianza resa dalla teste citata dal Dall’Antonia era da considerarsi affievolita a causa del rapporto di filiazione tra i due soggetti e contraddetta dalla fotografia depositata dal Comune e scattata dagli agenti accertatori. Dall’Antonia Filippo propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Conegliano resiste con controricorso. Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ..

Il ricorrente, ha depositato, in data 21/10/2024, istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2699 c.c. e 221 c.p.c., per avere le Corte di merito erroneamente ritenuto non denunciabili di falso gli scritti e le fotografie prodotti dal Comune nel giudizio siccome costituenti scritti difensivi. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello con riferimento alle note scritte degli agenti della Polizia locale ed alla fotografia allegata perché difettava di specificità in quanto inidonee a contestare la statuizione del primo giudice. Tale statuizione non è stata attinta dal motivo di ricorso per cassazione, che ripropone la tesi dell’ammissibilità della querela avverso gli scritti difensivi dei verbalizzanti mentre avrebbe dovuto dimostrare che il ricorso era specifico ed idoneo a confutare le statuizioni sul punto del giudice di primo grado.

L’assenza di specificità del motivo di ricorso, ex art.342 c.p.c., era unica ragione fondante della decisione del giudice d’appello e non è stata censurata con il motivo di ricorso. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 n.4 c.p.c. poiché contraddittoria nella parte motiva e, pertanto, da doversi ritenere assimilabile alla sentenza graficamente priva di motivazione, laddove dubita dell’attendibilità e della capacità degli gli agenti accertatori e contemporaneamente dell’attendibilità della teste citata dal ricorrente.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la Corte d’appello, premesso che l’onere della prova è a carico di colui che propone querela di falso, con motivazione che si sottrae al vizio di apparenza e che non contiene affermazioni inconciliabili (Cass. Se. Un. N.8053 e 8054 del 2014), ha ritenuto che la deposizione della teste addotta da Filippo D’Antona non fosse credibile perché non era presente nel momento in cui sopraggiunse la Polizia. Il motivo si risolve in una censura dell’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello in ordine alle risultanze delle prove orali, che spetta al giudice di merito, con riferimento alla selezione degli elementi probatori più attendibili (cfr., tra le tante, Cass. n. 13054/2014 e Cass. n. 21187/2019) ed è insindacabile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14 e 91 c.p.c., poiché la Corte territoriale - nel ritenere che il valore della causa fosse indeterminabile anziché commisurato al valore della sanzione – avrebbe erroneamente quantificato le spese di lite. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte – nell’evidenziare il carattere pienamente autonomo della querela di falso – è consolidata nell’affermare che, in materia di querela di falso in via incidentale, ed ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità (cfr., per tutte, Cass. n. 15642/2017).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Poiché la decisione è conforme alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dalD. Lgs n.149 del 2022, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori sommeex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., come liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 3.000,00 nonché al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio